Il ddl Semplificazioni bis (consulta in anteprima il testo del ddl Semplificazioni bis), approvato ieri mattina nella seduta del CdM, contiene alcune novità per il settore dell’edilizia. Dopo aver esaminato il nuovo provvedimento che elimina il silenzio -rifiuto della p.a per il permesso di costruire di immobili sottoposti a vincolo (vedi anche “Semplificazioni, via il silenzio-rifiuto per il permesso di costruire“) oggi ci occupiamo delle modifiche al Durc e alla sicurezza nei cantieri.
DURC
Modificando l’articolo 90 del d.lgs. 81/2008, l’articolo 7 del disegno di legge stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori deve consegnare non più il DURC, ma “una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo che l’amministrazione concedente è tenuta a verificare”.
Inoltre il nuovo provvedimento estende la misura compensativa sul rilascio del Durc per chi vanta dei crediti nei confronti delle p.a. Ora possono beneficiare della compensazione anche le imprese e i professionisti ai quali è richiesto il Documento per gli appalti pubblici e nell’ambito degli appalti privati in edilizia e non solo quelli per la fruizione di benefici “normativi e contributivi”
SICUREZZA NEI CANTIERI
Novità per la valutazione rischi con un procedure più rapide e documenti più facili per le piccole e medie imprese, che saranno disciplinate da un decreto del ministro del lavoro che dovrà individuare i settori di attività a basso rischio infortunistico e predisporre un modello ad hoc che servirà per attestare di avere effettuato la valutazione rischi.
Introdotte con gli articoli del CAPO I tutta una serie di semplificazioni per le prestazioni di lavoro di breve durata, in materia di sorveglianza sanitaria, sulle comunicazioni e notifiche e sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
Sulle attrezzature di lavoro il ddl prevede, sostituendo il comma 11 dell’articolo 71 d.lgs 81/2008, che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata. “La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell’ARPA, ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13″.
“L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche, secondo le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.”