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DURC irregolare: la sospensione dei benefici non è immediata

Creato il 13 dicembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
DURC irregolare: la sospensione dei benefici non è immediata

La sospensione del DURC e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità. È questo quanto ha stabilito il Ministero del lavoro in risposta a un interpello da parte dei Consulenti del lavoro dell’11 dicembre scorso (interpello n. 33/2013).

In buona sostanza, il Ministero del lavoro ha chiarito che la sospensione del DURC a causa di irregolarità accertata con provvedimenti amministrativi certi e definiti non scatta immediatamente, ma allo scadere di un eventuale DURC precedente (e regolare) rilasciato, la cui validità è, appunto, di 120 giorni.

Terminata la sospensione, il DURC torna “valido”
La direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, che ha risposto all’interpello, ha pure specificato che “una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici normativi e contributivi, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali”.

In tal senso, specifica ancora la nota di chiarimento ministeriale, sarà possibile godere di eventuali benefici legati alla corresponsione di “premi di risultato” laddove il termine per l’effettiva erogazione – liberamente  scelto dal datore di lavoro e, dunque, non soggetto a decadenze (in quanto, ad esempio, non sia  contrattualmente previsto che i premi vadano corrisposti entro una determinata data) – ricada in un periodo di assenza di una causa ostativa al rilascio del DURC, ai sensi dell’allegato A dell’art. 9 del DM 24 ottobre 2007.

Viceversa non sarà possibile usufruire per tutto il periodo di non rilascio del DURC di benefici concernenti ad esempio l’abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell’INPS nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base a scadenze legali mensili.


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