E’ da oltre vent’anni, che in Parlamento esistono proposte di legge per l’introduzione del reato di tortura nella legislazione italiana. La prima proposta di legge sul tema, a firma del senatore Nereo Battello del Pci, risale addirittura al 1989 l’anno dopo la ratifica dell’Italia della Convenzione dei diritti umani contro la tortura del 1984.
La Scuola Diaz di Genova durante il G8 nel 2001 (Foto © termometropolitico.it)
E’ da oltre vent’anni che all’Italia manca il reato di tortura. Quale la situazione? E’ solo negli ultimi due anni che c’è stata, però, un’accelerazione in materia con una proposta di legge approvata dalla Camera l’8 aprile 2015 e trasmessa al Senato il 13 aprile. A Palazzo Madama il testo è però, stato modificato luglio e dovrà dunque, dopo l’approvazione tornare alla Camera. Ecco il testo uscito dalla Camera.
Piuttosto travagliato l’iter del provvedimento: arrivato in commissione Giustizia del Senato il 22 luglio 2013, venne votato dall’Assemblea di Palazzo Madama il 5 marzo 2014. Trasmesso poi alla Camera, è rimasto in commissione, dove ha subito modifiche, dal 6 maggio 2014 sino al 19 marzo 2015 ed è stato ripreso in mano e approvato con modifiche anche dopo la sentenza della Corte di Strasburgo sulla perquisizione alla scuola Diaz durante il G8 di Genova che fu considerato tortura. Trasmesso al Senato è stato modificato durante la discussione in commissione Giustizia e dovrà, dunque, una volta ri-approvato da Palazzo Madama tornare ancora alla Camera.
Più volte rimaneggiato e spesso oggetto di divisioni anche all’interno della stessa maggioranza, il testo introduce di fatto il reato di tortura nell’ordinamento italiano. Il vero nodo del provvedimento è la possibilità che si vada a configurare un reato contro le forze dell’ordine. In commissione Giustizia al Senato sono stati approvati una serie di emendamenti con i quali si ritorna in parte alla impostazione originaria approvata dal Senato, a partire dalla riduzione delle pene.
Nel nuovo testo si “contestualizza” ciò che fa scattare la pena dei dieci anni: viene introdotto il termine “reiterate violenze” l’agire “con crudeltà” e il “verificabile trauma psichico”. Sul punto relativo alle forze dell’ordine, torna la dicitura originale del Senato. Nel testo della Camera era stato specificato: “Se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso di poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni”. L’emendamento approvato prevede invece questo: “Se tali fatti sono commessi da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell’esecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni”.
L’APPELLO DI AMNESTY CONTRO LA TORTURA