Possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza qualora l’accesso documentale richiesto concerne atti rilevanti e determinanti per la tutela della posizione giuridica del richiedente, siccome idonei a dimostrare, nella specie, la capacità economica del convivente con il proprio coniuge separato e, quindi, la sussistenza di presupposto idoneo ad esonerarlo dall’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento impostogli all’atto dell’omologazione della separazione consensuale.
Consiglio di Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5047
Teramo, 14 Ottobre 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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