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E' nulla la sentenza di divorzio se l'istanza è stata sottoscritta soltanto dalle parti

Da Avvdanielaconte

E' nulla la sentenza di divorzio se l'istanza è stata sottoscritta soltanto dalle parti

La Cassazione e la sentenza di divorzio

Il procedimento di divorzio, poichè il relativo provvedimento ha carattere decisorio e incide su diritti soggettivi delle parti, prevede l'assistenza necessaria di un difensore anche se l'istanza è presentata congiuntamente dai due ex coniugi: pertanto, la sentenza è da considerarsi nulla se l'istanza è presentata e sottoscritta soltanto dalle parti
Con l'interessante sentenza n. 26365 depositata in data 07.12.2011, la Corte di Cassazione ha precisato che, nel caso di scioglimento degli effetti civili del matrimonio -divorzio- chiesto congiuntamente dai coniugi, " il carattere decisorio del provvedimento del giudice, attribuendo al relativo procedimento camerale natura contenziosa anzichè volontaria, comporta l'applicazione della regola della necessità della difesa tecnica, come per tutti gli altri giudizi contenziosi regolati secondo il rito ordinario ".
La fattispecie oggetto della decisione è la seguente: Tizia e Caio presentato istanza congiunta di divorzio. Il Tribunale di Siracusa pronuncia la relativa sentenza.
Tizia impugna la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, che dichiara la nullità della stessa perchè l'istanza introduttiva era stata sottoscritta personalmente dalle parti, senza la rappresentanza di un difensore.
Caio propone ricorso in Cassazione e Tizia resiste con controricorso e ricorso incidentale.
Secondo la tesi difensiva di Caio, il procedimento di divorzio è camerale - la decisione è presa in Camera di Consiglio -; in più, nel caso di specie lui e Tizia hanno presentato istanza congiunta, dunque la richiesta è condivisa e gli interessi non sono contrapposti.
A sostegno della sua tesi richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 5814 del 1987, secondo la quale " nei procedimenti di volontaria giurisdizione, in cui manca una contesa sui diritti, soggetta al rito camerale, e che dà luogo a provvedimenti sostanzialmente amministrativi, e solo soggettivamente giudiziari, in quanto attribuiti alla competenza di un giudice anzichè di un'autorità amministrativa, non sia necessario il ministero del procuratore ". 
La Suprema Corte osserva, preliminarmente, che l'orientamento espresso dalla sentenza sopra citata è stato superato dalla giurisprudenza successiva  - si veda, ex multis, Cass. n. 1848 del 1989, secondo la quale " nei procedimenti camerali che risolvono una controversia su diritti soggettivi, con provvedimento suscettibile di passare in giudicato e ricorribile in cassazione, sussiste l'eadem ratio della necessità inderogabile della rappresentanza tecnica, che sta alla base dell'art. 82 c.p.c. (salva espressa contraria specifica norma) "; nello stesso senso, altresì, Cass. n. 2643/1989, Cass. 4260/1990, Cass. 5025/1990)  -.
I Giudici con l'ermellino richiamano, altresì, l'art. 82 cod. proc. civ., a norma del quale le parti "non possono stare in giudizio se non con l'assistenza del difensore".
Peraltro, " nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiesto congiuntamente dai coniugi, la decisorietà del provvedimento che lo dispone è evidente, trattandosi di un provvedimento che incide sicuramente su diritti soggettivi ed è assunto con sentenza destinata a passare in giudicato ".
In proposito non è fondata l'eccezione del ricorrente secondo cui, nel caso di specie, il procedimento di divorzio su istanza congiunta delle parti non ha natura contenziosa perchè le parti concordano nella richiesta rivolta al Giudice; pertanto, non ci sono interessi contrapposti.
Al contrario, i Giudici di legittimità osservano che " ... il carattere " congiunto " della domanda non significa "consensualità " dello scioglimento del matrimonio, quasi che fosse la volontà delle parti e non il provvedimento del giudice a produrlo, salva la mera omologazione giudiziale, come avviene per la separazione consensuale dei coniugi : è invece il tribunale che decide in base alla verifica - che è sua prerogativa - dell'esistenza dei presupposti di legge, oltre che della valutazione della rispondenza delle condizioni indicate dagli istanti all'interesse dei figli " .
In sostanza, la Corte di Cassazione ha voluto precisare, con la sentenza in commento, che nel procedimento di divorzio - nel quale vengono in gioco diritti soggettivi delle parti, dovendo il Giudice disporre in modo pressochè definitivo in merito all'affidamento dei figli, alla situazione patrimoniale, al mantenimento dei figli  (ed eventualmente anche dell'ex coniuge  economicamente più debole) - le parti devono stare in giudizio necessariamente con l'ausilio di un difensore
Alla luce di queste motivazioni, dunque, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di Tizio, confermando la sentenza della Corte d'Appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali.
Corte di cassazione n. 26365 del 07.12.2011
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Roma, 6 gennaio 2012   Avv. Daniela Conte
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