Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n° 12479 del 3 aprile 2012 condannando un uomo che aveva dato false generalità per l'apertura e l'uso di un account senza l'accettazione della persona coinvolta.
Ecco la motivazione:
"(omissis) ... in concorso con altro soggetto e senza il consenso dell'interessata, al fin di trarne profitto o di procurare a quest'ultima un danno ... aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica e facendo così ricadere sull'inconsapevole intestataria le morosità dei pagamenti di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete."
L'uomo infatti aveva partecipato ad aste on line usando la falsa generalità dell'account.
La Cassazione ha convertito la pena di secondo grado (penale) in una pena pecuniaria di circa 1.200 €.