E’ reato far sgocciolare l’acqua sul balcone di sotto

Creato il 10 aprile 2014 da Yellowflate @yellowflate

Avv. Eugenio Gargiulo

Commette il reato di “getto pericoloso di cose” (art. 674 cod. pen.) il condomino che, nell’innaffiare le piante del proprio balcone, fa sgocciolare l’acqua e il terriccio sulla altrui proprietà del piano di sotto.

La molestia provocata al vicino viene sanzionata, dal codice penale, con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206,00 euro. In particolare, la legge punisce il gettare, in luogo di pubblico transito (per esempio, la strada) o in un luogo privato ma di comune o altrui uso (per esempio, rispettivamente, uno spazio condominiale o il terrazzo del vicino), cose che possono far male, imbrattare o molestare le persone. La stessa norma punisce chi provoca – fuori dai casi di una “normale tollerabilità” – emissioni di gas, vapori o fumo idonei a produrre i predetti effetti.

A ricordarlo è la Cassazione con una sentenza recentissima. La Corte ha così punito un condomino che, innaffiando i fiori del proprio appartamento, gettava acqua e terriccio nell’appartamento sottostante, imbrattandone il davanzale e i vetri. ( in tal senso Cass. sent. n. 15956 del 10.04.14.)

Perché possa scattare il reato è necessario, però, non un episodio isolato e neanche la ripetitività giornaliera delle emissioni moleste, ma è sufficiente che le stesse si protraggano, senza interruzioni di rilevante entità, per un apprezzabile lasso di tempo. (Cass. sent. n. 19637 del 24.05.2012.)

Non vale, onde ottenere l’assoluzione, giustificarsi sostenendo che l’impianto d’irrigazione sia rotto se i “versamenti” sono protratti nel tempo e proseguiti nonostante le lamentele e le segnalazioni dal vicino.

Dunque, il “versamento” di acqua e terriccio, dovuto alla mania del pollice verde, può provocare una offesa al vicino, un imbrattamento alle cose di proprietà altrui e, in definitiva, una molestia sanzionabile con il codice penale, oltre che – se si provano i presupposti – con una richiesta di risarcimento del danno (materiale o anche solo morale).

Esattamente un anno fa, la Cassazione aveva detto che configura reato di “getto pericoloso di cose” il comportamento della condomina che sistematicamente utilizza il balcone sottostante al proprio appartamento come pattumiera, gettando sigarette, cenere, e detersivi corrosivi come la candeggina; reato che in alternativa all’ammenda prevede l’arresto sino a un mese.

Con riferimento, invece, a chi scuote tappeti o tovaglie, facendo cadere briciole e polvere sulle finestre e sul terrazzo del condomino sottostante, sempre la Cassazione ha precisato in passato che, in tali casi, non scatta il reato di getto pericoloso di cose: ciò perché tale condotta non sarebbe idonea a molestare le persone o a imbrattare le cose. Peraltro, in questa sentenza, la Corte sembra ritenere che l’illecito penale non si configuri ogni volta che la condotta non sia tale da generare pericolo per una pluralità di soggetti. (Cass. sent. n. 27625/12.)

Il reato di getto pericoloso di cose ricorre, come detto, anche in presenza di “immissioni olfattive” provenienti da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera: è infatti sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità (Cass. sent. n. 37037/12)

Foggia, 10 aprile 2014    Avv. Eugenio Gargiulo



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