Risponde dei reati previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale chi espone sul parabrezza dell’auto la fotocopia del permesso per invalidi anche nel caso in cui la macchina corrispondente non sia poi utilizzata. Lo stabilisce la Cassazione penale con la sentenza 26799/14, pubblicata in data di ieri 20 giugno. Nella fattispecie i giudici della quinta sezione penale hanno respinto il ricorso di un imputato già condannato dalla Corte d’appello di Milano. Per gli ermellini, infatti, è irrilevante che la vettura del ricorrente fosse guasta ed inutilizzabile per tale motivo. La Suprema Corte, nella decisone ha evidenziato che integrano l’articolo 482 del codice penale, «le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica». Per i giudici di legittimità sono, quindi, inappuntabili le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito meneghina, secondo cui la condotta dell’imputato ha certamente leso il bene giuridico protetto dalla norma. In tal senso, «nella prospettiva dell’elemento soggettivo, non rileva che l’immutatio veri sia stata commessa non solo senza l’animus nocendi vel decipiendi, ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente». Ma v’è di più. Per i giudici di Piazza Cavour, anche in caso di inutilizzabilità dell’autovettura dell’imputato, questi avrebbe potuto tranquillamente portare con sé il pass sull’altro veicolo adoperato, invece di predisporre un duplicato. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, quindi, arrivano tempi duri per quei furbetti che pensano di farla franca utilizzando questo stratagemma ormai assai comune per parcheggiare ovunque ed evitare di pagare multe e perdere punti della patente di guida.
Lecce, 21 giugno 2014
Giovanni D’AGATA