L’incidenza sul processo degli eventi previsti nell’art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite. In ragione di tale regola, nel caso in cui l’evento non sia stato manifestato nelle forme di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione solo nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui all’art. 46 l. n. 60/2009), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300, comma 4, c.p.c.. Di talché, il decesso della parte rappresentata, verificatosi nel corso del giudizio di primo grado e non dichiarato nei modi previsti dall’art. 300 c.p.c., non priva il difensore del potere di proporre gravame avverso la sentenza del Tribunale.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 22 settembre 2014, n. 19887
Teramo, 24 Settembre 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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