Edilizia TAR Decadenza del Permesso di costruire per mancato inzio lavori

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

Il titolare del permesso di costruire: ottenuto il titolo edilizio in prossimità delle ferie natalizie, avvia una serie di interventi finalizzati alla realizzazione del manufatto, consistenti nell’invio della comunicazione inizio lavori, nel deposito della denuncia di opere in cemento armato, nella predisposizione del piano di sicurezza e nella stipula del contratto di appalto con la società che dovrà realizzare i lavori.

Il Comune: dopo aver effettuato un sopralluogo un una data non lavorativa (nel caso specifico, il 1° gennaio), ritiene che non vi sia un effettivo inizio dei lavori, avendo riscontrato solo una recinzione dell’area; conseguentemente, dichiara la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del titolo.

La risposta esatta: il Comune sbaglia, come ricordato recentemente dalla giurisprudenza nella sent. n. 1943 del 27 luglio 2013 del TAR Lombardia, sez. II.
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>Secondo l’orientamento dominante, se è pur vero che la declaratoria di decadenza di un titolo edilizio costituisce manifestazione di attività vincolata della pubblica amministrazione, è parimenti innegabile che i presupposti della decadenza richiedono un rigoroso e completo accertamento in fatto, vale a dire una adeguata istruttoria, che non può basarsi su affermazioni apodittiche né prescindere dall’esame di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. sul punto TAR Lombardia, Milano, sez. II, 22.1.2013, n. 189).
Nel caso di specie, il permesso di costruire era stato rilasciato il 14 dicembre ed il relativo avviso era stato spedito alla società in data 19 dicembre, mentre la comunicazione di inizio lavori era stata protocollata il successivo 20 dicembre.

Contestualmente, era stata depositata presso gli uffici comunali la denuncia delle opere in cemento armato, oltre alla copia della notificazione preliminare di cantiere alla Regione, in applicazione della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; parimenti, era stato concluso un contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori edili, predisposto il piano di sicurezza ed assegnati gli incarichi per la progettazione e la direzione lavori. Inoltre, venivano iniziati i lavori preparatori di cantiere mediante allestimento dell’ufficio e deposito del materiale.
Di conseguenza, secondo i giudici, le attività di carattere preparatorio e di adempimento degli obblighi inerenti la sicurezza del cantiere posti in essere erano sufficienti a manifestare quel “serio intento costruttivo”, che esclude la possibilità di declaratoria di decadenza del titolo edilizio rilasciato.
I giudici hanno anche evidenziato che il permesso di costruire era stato rilasciato il 14 dicembre, allorché si approssimava il periodo di ferie natalizie ed in una stagione con condizioni climatiche sfavorevoli (circostanze, queste, che costituiscono fatto notorio ai sensi dell’art. 115, comma 2°, del codice di procedura civile), sicché appare irragionevole la pretesa del Comune, che vorrebbe invece far discendere la prova dell’intento costruttivo dalla realizzazione, nelle ultime due settimane dell’anno ed in pieno inverno, di gran parte delle lavorazioni necessarie piuttosto al completamento e non all’inizio dell’opera.
Si tratta, a ben vedere, di una pretesa abnorme, non rispettosa del principio di proporzionalità che dovrebbe presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa, anche in sede di accertamento della decadenza di cui al citato art. 15, oltre che in contrasto con il principio della buona fede oggettiva, che deve comunque caratterizzare il rapporto fra privato e pubblica amministrazione (cfr. sul punto, fra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 8.11.2012, n. 5692).
Del resto, la norma di legge sopra menzionata prevede ordinariamente il termine di un anno dal rilascio del titolo per l’inizio dei lavori (cfr. art. 15, comma 2°, del DPR 380/2001), in quanto il legislatore ha ritenuto – realisticamente – che sussiste un fisiologico intervallo temporale fra l’ottenimento del titolo ed il concreto avvio dell’attività edilizia.
Nel caso di specie, intervenuto il rilascio del titolo il 14 dicembre, l’attività preparatoria svolta nei pochi giorni successivi e fino al 1° gennaio successivo, appare rispettosa dei requisiti minimi per integrare un serio e concreto “inizio dei lavori”.da urbanistica giurisprudenza di settore edile 29 settembre 2013


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