Nel caso di interventi di ristrutturazione pesante e per edifici di nuova costruzione, l’Attestato di Prestazione Energetica, il c.d. APE, dovrà essere rilasciato prima del certificato di agibilità e non, come accade ora, al termine dei lavori.
È questa una delle (tante) modifiche cui è stato sottoposto il DL 63/2013 sulle prestazioni energetiche in edilizia, licenziato dal Senato e in attesa della discussione alla Camera dei Deputati nel suo iter di conversione in legge.
Sempre in tema di Attestato di Prestazione Energetica, viene esteso l’obbligo da parte del proprietario di fornire l’APE anche in caso di trasferimento di immobili a titolo gratuito.
L’APE assume dunque un livello di importanza ulteriore. La modifica al testo del decreto legge segue di pochi giorni i chiarimenti in tema di Attestato di Prestazione Energetica forniti dal Ministero dello sviluppo economico, nei quali si ribadisce che i criteri con i quali effettuare rilasciare l’APE subiranno un aggiornamento rispetto a quelli contenuti nel d.P.R. 59/2009 che, pertanto, non cessa di validità almeno fino all’emanazione di un nuovo dispositivo legislativo che fissi i nuovi criteri da seguire (leggi anche Attestato di Prestazione Energetica, si continua con le vecchie regole … per ora).
Le altre novità
Nel corso della discussione in prima lettura del DDL di conversione in legge del decreto sono stati numerosi gli interventi sul testo licenziato dal Governo e di cui, in parte abbiamo dato notizia nei giorni scorsi.
Da segnalare l’anticipo di 6 mesi (30 giugno 2014 anziché 31 dicembre 2014) il termine entro cui il MISE ha l’obbligo di definire il Piano d’Azione per la promozione degli Edifici a Energia Quasi Zero (leggi anche Edifici a Energia Quasi Zero, ecco il piano d’azione del DL 63/2013)
Viene anticipato al 30 aprile 2014 anche il termine entro cui lo Sviluppo Economico deve realizzare un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli Edifici a Energia Quasi Zero
Di Mauro Ferrarini