Emilia Romagna, ecco le novità su efficienza e certificazione energetica

Creato il 25 luglio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Per adeguarsi alla normativa nazionale, recentemente modificata, la Regione Emilia Romagna ha modificato la disciplina in materia di requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici e di procedure di certificazione energetica.

La delibera in questione è quella della Giunta regionale, la n. 832 del 24 giugno 2013 recante “Modifica degli allegati 1 e 15 della delibera dell’Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 – Parte seconda – Allegati”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 197 del 17 luglio 2013.

Scarica la delibera n. 832 del 24 giugno 2013 e l‘allegato alla delibera.

Le modifiche all’allegato 15 riguardano le caratteristiche di efficienza energetica richieste alle unità di mini e micro-cogenerazione e tengono conto delle modalità di determinazione della “cogenerazione ad alto rendimento” tramite l’indice PES (Primary Energy Saving) utile a quantificare il risparmio di energia primaria conseguito da un’unità di cogenerazione rispetto alla produzione separata di energia elettrica e calore.

Le modifiche all’allegato 1 sono invece state fatte in seguito a due decreti: quello del Ministero dello sviluppo economico del 22 novembre 2012 relativo al rendimento energetico nell’edilizia e quello del Mise 22 novembre 2012 che ha introdotto novità sulle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Per approfondire il discorso sulla Certificazione energetica in Emilia Romagna leggi anche l’articolo contenente tutte le delibere della Regione in merito a partire dal 2008: Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna, così, “adempie agli obblighi di adeguamento della propria disciplina all’evoluzione normativa sovraordinata, nelle more di una sua più organica e sistematica revisione conseguente al recepimento della citata direttiva 2010/31/UE, avvenuta con decreto legge n. 63/2013 attualmente in fase di conversione. Con atti successivi – precisa una nota – verranno quindi regolate eventuali incongruenze che si dovessero manifestare a causa della sovrapposizione dell’evoluzione normativa ai diversi livelli di competenza, che negli ultimi mesi ha subito una improvvisa accelerazione”.


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