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La sentenza della
Corte di Cassazione - Sez. 3^ Penale - n. 7912 del 23.02.2015, che commento con questo articolo, merita di essere segnalata per alcune interessanti precisazioni in merito ai casi nei quali - ai fini della decisione - il Giudice del merito deve tenere conto del disposto di cui all'art. 659, 1^ comma, cod. pen. e a quelli in cui deve, al contrario, tenere conto del disposto di cui all'art. 659, 2^ comma, cod. pen. (o, in caso di illecito amministrativo, dell'art. 10 L. 26.10.1995 n. 447 - legge quadro in materia di
inquinamento acustico -).
Prima di proseguire nella disamina della sentenza sopra citata, pertanto, è opportuno riportare il testo della norma sopra citata.
L' art. 659 c.p. (" Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone " ) stabilisce. al 1^ comma, che " Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di...
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