Nuove disposizioni della disciplina dell’attività edilizia arrivano in Liguria con la legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 che modifica la disciplina dell’attività edilizia (l.r. 6 giugno 2008, n. 16) e la disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico (l.r. 5 aprile 2012, n. 10).
Il provvedimento introduce l’articolo 21 ter alla citata l.r. 16/2006, relativo alle procedure per gli interventi urbanistico-edilizi aventi ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Per gli interventi urbanistico-edilizi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’Allegat0 1 al d.lgs. n. 28/2011 si applica la procedura della comunicazione, mentre per quelli dell’allegato 2 si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) secondo le modalità e la modulistica previste dal medesimo decreto legislativo.
Per gli interventi relativi all’installazione degli impianti di cui all’Allegato 1, numeri 8 e 9, e di cui all’Allegato 2 all’ultimazione dei lavori deve essere redatto certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato che attesti la conformità dell’opera al progetto e/o la rispondenza alle normative di sicurezza, igienico-sanitarie e in materia di risparmio energetico.
La realizzazione degli impianti in questione è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati della Giunta regionale.
Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, l’installazione degli impianti di cui all’Allegato 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione paesistico-ambientale.
Negli altri casi non è richiesta l’autorizzazione paesistico-ambientale qualora l’intervento non alteri l’aspetto esteriore degli edifici.
Nei casi in cui gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’Allegato 2 da realizzare mediante PAS sia soggetta a procedura di VIA o di verifica-screening, la prevista dichiarazione deve essere corredata dalla relativa pronuncia regionale che è comprensiva della valutazione di incidenza naturalistico-ambientale, dell’autorizzazione paesistico-ambientale da rilasciarsi da parte della Regione ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’eventuale deroga al vigente PTCP.