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ENERGIA: decreti attuativi sulle fonti rinnovabili

Creato il 08 agosto 2012 da Sostenibileresponsabile

ENERGIA: decreti attuativi sulle fonti rinnovabiliSono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10/07/2012 i due attesi decreti relativi alle fonti rinnovabili.

Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha promulgato i decreti del 5 Luglio 2012 e del 6 Luglio 2012 per mezzo dei quali è stata regolamentata l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. “Quinto Conto Energia”) e da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Il Quinto Conto Energia nelle intenzioni del legislatore doveva iniziare ad applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi pari a 6 miliardi di euro, dato che è stato raggiunto in data 12 Luglio 2012, ragion per cui, a decorrere dai 45 giorni successivi a tale termine temporale l’applicazione del Quinto Conto Energia deve ritenersi pienamente operativa.

Pertanto, le regole di incentivazione in esso previste si applicheranno a tutti gli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 27 Agosto 2012.

Un’eccezione a tale regola, tuttavia, vige per gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, per i quali il termine di entrata in esercizio è fissato al 31 Dicembre 2012.

In ogni caso, il meccanismo di incentivazione disciplinato in tale decreto, cesserà di essere in vigore decorsi 30 giorni dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno.

Rientrano, quindi, direttamente nel campo di applicazione dei nuovi incentivi, i seguenti impianti:

a.  impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

b.  impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW;

c.  i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW ;

d.  impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;

e.  impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;

f.  impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;

g.  gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

I restanti impianti, invece, potranno accedere agli incentivi in questione solo previa iscrizione in appositi registri, a condizione che si collochino in posizione utile per rientrare nei seguenti limiti di costo:

-  1° registro: 140 milioni di euro;

-  2° registro: 120 milioni di euro;

-  registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di 6,7 miliardi di euro l’anno.

Il decreto relativo alla incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (Decreto del 6 Luglio 2012), invece, comporta le seguenti nuove regolamentazioni:

-  per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, ai fini della determinazione della tariffa incentivante di riferimento, saranno presi in considerazione dal GSE, quali parametri di riferimento, la tipologia di alimentazione dell’impianto, differenziando, quindi, se questa consista in prodotti di origine biologica; sottoprodotti di origine biologica; rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente, ovvero rifiuti non provenienti da raccolta differenziata;

-  saranno privilegiati gli impianti di piccola taglia, le grandi potenze, infatti, vedranno non solo una riduzione degli incentivi, ma anche un aumento della burocrazia necessaria per accedere agli stessi.

Pertanto, in sintesi, potranno accedere direttamente agli incentivi previsti dal decreto, i seguenti impianti:

a.  gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;

b.  gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:

i.  realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;

ii.  che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;

iii.  che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;

c.  gli impianti alimentati a biomassa – alimentati con prodotti di origine biologica o sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A – di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;

d.  gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);

e.  gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

f.  gli impianti previsti dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell’11 febbraio 2010 e successive modificazioni;

g.  gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);

h.  gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c).

Dovranno, invece, essere sottoposti al meccanismo dell’iscrizione in appositi registri tali categorie:

a.  gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;

b.  gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;

c.  gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabilite all’interno dello stesso decreto;

d.  gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

Infine, devono partecipare ad una procedura competitiva di asta al ribasso:

  1. gli impianti di cui al paragrafo precedente, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia;
  2. gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

Intendendo con potenza di soglia il valore di 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile, salvo per le fonti idroelettriche per le quali il valore di soglia è fissato in 10 MW di potenza nominale di concessione e per le fonti geotermoelettriche, per le quali il valore di soglia è fissato a 20 MW.

Fonte: www.eambiente.it



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