L’ENPALS, con circolare n. 15 del 27 dicembre 2011, comunica che, in base a quanto disposto dall’articolo 22 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012, tutti gli adempimenti relativi al libretto personale del lavoratore, ivi compreso il rilascio da parte delle competenti sedi territoriali Enpals, non avranno più luogo.
Di conseguenza, dalla stessa data, la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell’articolo 11 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 per incompleta o inesatta registrazione dei dati da parte dell’impresa nell’ambito del citato libretto di lavoro non è più da considerarsi operante.
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