Equitalia rischia di incorrere nella responsabilità processuale aggravata se non controlla adeguatamente la legittimità dei ruoli: deve infatti l’indennizzo al contribuente se procede alla riscossione in assenza dei presupposti. Ancor di più se il cittadino ha notificato via Pec l’istanza di autotutela.
Lo ha sancito la Ctp di Campobasso che, con la sentenza 116/14, ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva chiesto senza successo l’annullamento della cartella di pagamento in autotutela in quanto aveva vinto la causa contro il fisco. Ma Equitalia non aveva verificato la legittimità del ruolo avviando la procedura di riscossione. Ora è stata condannata dalla Ctp a versare l’indennizzo al contribuente per responsabilità processuale aggravata.
Sul punto i giudici hanno infatti chiarito che Equitalia, quale società preposta, in base alle leggi e ai regolamenti, all’incasso dei crediti tributari, ha l’obbligo di controllare preventivamente la regolarità del ruolo e la legittima esistenza della cartella di pagamento prima di emettere qualsivoglia ulteriore atto di riscossione, assicurandosi dell’esistenza del credito tributario e provvedendo, se del caso, all’annullamento di eventuali atti illegittimi emessi.
Infatti, se omette di espletare la preventiva e obbligatoria attività di controllo sull’esistenza del titolo presupposto (nella specie cartella di pagamento) all’intimazione di pagamento che notifica al contribuente, omettendo anche di annullarla nonostante sia stato reso edotto prima dall’amministrazione finanziaria e poi anche dal contribuente, della esistenza di una sentenza del giudice tributario che già in precedenza aveva annullato quel titolo, manifesta comportamento che rivela assoluta carenza del dovuto rispetto dei diritti del contribuente e assoluta noncuranza per l’osservanza della legge, rivelando altresì la sussistenza dell’elemento soggettivo – quanto meno colposo – richiesto per l’applicabilità nei suoi confronti dell’articolo 96, terzo comma, Cpc ovvero della condanna a un indennizzo.
Foggia, 9 luglio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo