L’atto di pignoramento a norma del comb. disp. art. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c. deve essere sottoscritto dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo (art. 83 c.p.c.). Ne consegue che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alla lite nell’atto di precetto.
Cassazione Civile, Sez. III, 07 Febbraio 2012, n. 1687
Teramo, 14 Febbraio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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