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Esempio temi svolti al concorso in magistratura 2024

Creato il 06 febbraio 2024 da Jureconsultus @jureconsultus

Ecco le tracce uscite al concorso in magistratura 2024 e l’esempio di come potevano essere svolti i temi con l’ausilio del ragionamento.

Esempio tema magistratura tracce 2024

Come sempre questi schemi sono immaginati nei panni di un candidato ferrato sui principi generali e non in possesso di recente giurisprudenza ad hoc sugli istituti oggetto delle tracce, come prova del fatto che conoscere la giurisprudenza è utile e necessario per la conoscenza degli istituti ma non salvifica in relazione ad una eventuale recente pronuncia su un aspetto oggetto della traccia per la redazione di un elaborato dignitoso e competitivo; ciò che è necessario, con o senza giurisprudenza recente, è sapersi muovere tra gli istituti, saper ragionare ed esprimere logica.

Esempio tema magistratura 2024

Esempio tema magistratura 1 – Diritto di critica, diritto di cronaca e diritto alla riservatezza. Si esamini il rapporto tra libertà di pensiero e il reato di diffamazione, anche con riferimento all’utilizzo dei social network.

  1. L’esercizio del diritto presuppone un’antinomia tra due norme, una derivante da una qualsiasi branca del diritto diversa dal penale che consente un certo comportamento ed un’altra, fattispecie incriminatrice, che sembra vietare lo stesso.
  2. Risoluzione della antinomia, i tre criteri di specialità, gerarchia, cronologia spesso sono inidonei a risolvere il problema; preferibile il modulo dell’analisi relativa ai limiti interni ed esterni del diritto da esercitare, come, ad esempio, per quanto riguarda il diritto di sciopero che non copre comportamenti violenti tesi a far sì che tutti i lavoratori rispettino l’astensione dal lavoro.
  3. Diritto di manifestazione del pensiero, di cronaca, di critica, di satira, si tratta di espressioni relative in maniera diretta o indiretta a diritti costituzionalmente garantiti che sono il baluardo di una vita democratica; tali espressioni possono però violare l’onore e la reputazione dei soggetti ai quali cui è rivolta l’espressione; prima dell’intervento abrogatorio si distingueva tra il delitto di ingiuria il cui disvalore era rappresentato dalla lesione dell’onore della vittima e quello di diffamazione nel quale il bene tutelato era (ed è) la reputazione; in entrambi i casi si parlava di onore e reputazione formali a prescindere dalla verità di quanto affermato come tutela della persona che ha diritto ad essere rappresentata come titolare di tutti gli aspetti che in un dato momento storico si ritiene debbano attenere ad ogni essere umano; con la scelta di abrogare la fattispecie di ingiuria l’unico bene oggi tutelato rimane quello della reputazione.
  4. Equilibrio tra diritto di cronaca e tutela della reputazione, da tempo il decalogo giurisprudenziale ha stabilito la preminenza del diritto di cronaca rispetto all’altrui reputazione a condizione che la notizia espressa abbia una rilevanza pubblica, che sia riportata in modo corretto e continente che sia almeno veridica; tale scelta è dovuta anche al valore positivo per la società della informazione; a norma del terzo comma dell’articolo 595 il reato sussiste anche se perpetrato tramite il veicolo dei social network, con il problema dell’eventuale corresponsabilità dei gestori dello stesso; anzi il comma terzo prevede in tal caso una ipotesi aggravata di diffamazione;
    con l’espressione social network si identifica un servizio informatico on line che permette la realizzazione di reti sociali virtuali; si tratta di siti internet o tecnologie che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro; ovviamente occorrerà stabilire se tali strumenti in concreto per la loro diffusività sono idonei a raggiungere più persone soddisfacendo l’elemento costitutivo del reato (comunicando con più persone) ciò non di meno ove la rete abbia pochi destinatari (chat su YouTube o su WhatsApp) sarà possibile invocare l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis.
  5. Diritto di cronaca e riservatezza, la tensione tra questi due diritti di rilievo costituzionale, si pone in relazione alla modalità tramite la quale ci si procura la notizia; è evidente che la violazione di tutte le norme a tutela della privacy, della intangibilità e segretezza dei dati sensibili dà vita a fattispecie di reato che non sono scriminate dall’esercizio del diritto e che nel caso di successiva divulgazione della notizia danno vita a più reati tutt’al più legati dal vincolo della continuazione; maggiori dubbi si pongono in relazione a modalità fastidiose che spesso usano i giornalisti per ottenere delle notizie mettendo in atto comportamenti che a volte posso soddisfare fattispecie penali: ci si chiede se, in considerazione dello scopo di tali comportamenti volti ad esercitare il successivo diritto di cronaca, essi siano coperti dalla scriminante dell’esercizio del diritto; se la risposta fosse positiva bisognerebbe ammettere che il diritto di cronaca rientra nella discutibile categoria dei diritti costituzionali cosiddetti tiranni, vale a dire privi di limite; se invece si ritiene, riferendosi come detto in apertura al concetto dei limiti esterni al diritto, tali comportamenti non sono coperti dalla scriminante e sono penalmente perseguibili.

Esempio tema magistratura 2024

Esempio tema magistratura 2 – Regolamenti amministrativi, sindacato del giudice ordinario e di quello amministrativo.

  1. Nozione di regolamento, atto formalmente amministrativo in quanto emanato da una pubblica amministrazione e sostanzialmente normativo in quanto avente funzione di fonte del diritto e quindi caratterizzato dalla astrattezza, dalla innovatività, dalla generalità; ovviamente in un ordinamento caratterizzato dalla gerarchia delle fonti deve rispettare sia il principio delle riserve di legge che quello di legalità, vale a dire è ammissibile solo nei casi in cui la fonte primaria lo prevede e non deve essere in contrasto con essa.
  2. Conseguenze, va trattato come una fonte del diritto e quindi con prevalenza rispetto al suo aspetto sostanziale più che a quello formale, il che significa che nelle controversie tra privati va considerato come fonte se regola la materia oggetto della controversia il che comporta la possibilità di impugnazione per violazione di legge nel caso in cui la sentenza sfavorevole sia ad esso contrario.
  3. Sindacato giurisdizionale, nei giudizi di competenza del giudice ordinario in quanto la materia del contendere è di diritto soggettivo, se il regolamento è parte delle fonti che regolano la materia, il giudice ne deve tener conto non senza sindacarne la sua conformità alla fonte superiore; ciò è possibile per il giudice ordinario che in base all’articolo 5 dell’All. E è dotato del potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi; in questo caso è rilevante la valenza formale del regolamento come atto amministrativo che consente al giudice ordinario la disapplicazione in via incidentale ossia non tenerne conto nel giudizio pendente senza che con questo il giudice possa demolirlo e ciò nel rispetto del principio della separazione dei poteri.
  4. Disapplicazione del giudice amministrativo, anche nei giudizi amministrativi è possibile che sia rilevante la disciplina contenuta in un regolamento e ci si chiede se tale giudice abbia i poteri di sindacare la legittimità del regolamento come avviene per il giudice ordinario; inizialmente si riteneva di no perché manca una referente corrispondente all’articolo 5 dell’All. E e perché si dava maggior rilevanza alla natura amministrativa del regolamento per cui si riteneva necessario che esso dovesse essere impugnato come un qualsiasi atto amministrativo; ma, vista la natura di atto normativo come tale inidoneo a ledere immediatamente la sfera giuridica dei soggetti, ciò comportava da una parte l’insindacabilità rispetto all’atto normativo di fonte secondaria e dall’altra la insuscettibilità di sindacato sull’atto amministrativo consequenziale; pertanto l’atto contrario a regolamento a sua volta contrario a fonte primaria comportava la demolizione dello stesso per impossibilità di sindacato incidentale sul regolamento e l’atto conforme al regolamento illegittimo, sempre per impossibilità di sindacato incidentale sul regolamento, comportava la impossibilità di sua demolizione.
  5. Cambiamento di opinione, parte dalla considerazione del regolamento da un profilo più sostanziale che formale come fonte del diritto di cui deve tener conto il giudice amministrativo nella sua decisione, pertanto non è necessaria la presenza di una norma ad hoc che preveda la disapplicazione, proprio in relazione alla natura di fonte del diritto del regolamento, affinché il giudice amministrativo ne tenga conto nel suo giudizio; d’altra parte, se così non fosse, vista la impossibilità di lesività immediata del regolamento nei confronti del soggetto poi colpito dall’atto applicativo, la conseguenza sarebbe quella di legittimare un atto amministrativo contrario alla legge in senso lato.

Esempio tema magistratura 2024

Esempio tema 3 – Premessi cenni su riconoscimento del debito, promessa di pagamento e confessione e sui relativi effetti procedurali, si soffermi il candidato sull’ipotesi di simulazione di tali atti e sulla possibilità di confessione consapevolmente non veritiera.

  1. Riconoscimento di debito e promessa di pagamento, non si tratta di fonte autonoma di obbligazione ma di un negozio che produce la così detta astrazione processuale, meglio inversione dell’onere della prova, ossia la produzione di un titolo con il quale il creditore è sgravato dall’onere della prova, con o senza citazione del titolo (ma correttamente sembra che la giurisprudenza sia orientata verso il riconoscimento titolato).
  2. Natura giuridica, si tratta indubbiamente di un negozio giuridico unilaterale, come lo è la creazione di un titolo di credito, in quanto produttivo di effetti sostanziali anche se con valenza processuale; per tanto a norma dell’art. 1324 è applicabile se compatibile la disciplina prevista per i contrati in primis quella relativa ai vizi del volere; l’ambito è esclusivamente quello delle obbligazioni non essendo applicabile ai diritti reali.
  3. La confessione, è dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla contro parte con valenza processuale diretta se avviene in giudizio o indiretta se è stragiudiziale.
  4. Natura giuridica, secondo alcunila stragiudiziale avrebbe natura negoziale ma essendo dichiarazione di fatti e non erogazione di effetti è preferibile la tesi della dichiarazione di scienza, come dimostrerebbe la sua revocabilità per errore di fatto o violenza che deroga rispetto ai vizi del volere nel contratto.
  5. Effetti procedurali diversi, il destinatario di una promessa ha titolo per ottenere una condanna, quello di confessione stragiudiziale dispone di una prova per ottenere sentenza favorevole e non solo nell’ambito delle obbligazioni.
  6. Simulazione, a norma dell’art. 1414 co 3 è compatibie rispetto agli atti unilaterali che abbiano un destinatario, in questo caso se ne possono servire i creditori di quest’ultimo in buona fede, la possono impugnare i creditori dell’emittente in preferenza ai chirografari del beneficiario che la dimostrino senza limiti di prova, le parti tra di loro solo con prova scritta; le stesse consireazioni valgono per la confessione a prescindere dalla considerazione della sua natura giuridica; né a ciò osta la considerazione dei limiti al potere di revoca che è legato ai vizi della confessione in quanto la simulazione prescinde ed è autonoma dai vizi del volere.
  7. Falsità consapevole della confessione stragiudiziale riportata in atto scritto, non è oggetto di revoca a meno che non sia la conseguenza di una estorsione, ma soltanto di querela di falso che può essere compiuta in via principale; se invece è resa in processo e abbia deciso la causa consente giudizio di revocazione.

Si sottolinea l’importanza di comprendere i principi giuridici e di saper ragionare in modo logico nella redazione di un elaborato competitivo. Si evidenzia che la conoscenza della giurisprudenza è utile ma non sufficiente senza la capacità di muoversi tra gli istituti e di esprimere un ragionamento coerente.


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