I lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine della mobilità, i requisiti di pensionamento previgenti Dl 201/2011 potranno mantenere le vecchie regole pensionistiche nel limite di 5.500 unità.
E’ quanto prevede l’articolo 2, comma 1, lettera a) del nuovo disegno di legge in materia di esodati che darà il via libera ad ulteriori 32mila salvaguardie.
Per il profilo di tutela riguardante i lavoratori in mobilità, pertanto, la misura consentirà anche a chi non è riuscito a perfezionare entro la fine dell’indennità di mobilità un diritto a pensione con le vecchie regole la possibilità di accedere al regime derogatorio a condizione che questo sia raggiunto entro i successivi 12 mesi dal termine dell’ammortizzatore sociale attraverso il versamento dei volontari.
Pertanto, qualora il requisito contributivo non fosse perfezionato entro la mobilità i lavoratori in questione potranno procedere al versamento dei volontari in modo da perfezionarlo comunque entro i successivi 12 mesi. In tal caso il versamento potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Il versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità. Pertanto un lavoratore che abbia raggiunto, ad esempio, 39 anni e 3 mesi di contributi al termine della mobilità potrà farsi autorizzare ai volontari per versare i rimanenti 9 mesi al fine di raggiungere 40 anni di contributi ed accedere alla salvaguardia.
Fonte: pensionioggi