In tema di espropriazione forzata, la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 492, comma 3, c.p.c. non determina la nullità dell’atto di pignoramento, in quanto l’interesse del debitore a venire informato delle modalità e del termine per avanzare un’utile istanza di conversione può essere soddisfatto altrimenti nel corso della procedura esecutiva, purché prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli art. 530, 552 e 569 c.p.c. In mancanza, il provvedimento che tale vendita o assegnazione disponga è opponibile ai sensi e nei termini dell’art. 617 c.p.c.
Cassazione Civile, Sez. III, 23.03.2011, n. 6662
Teramo, 13 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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