Il requisito di forma scritta stabilito dall’art. 1350 n. 5 c.c. per la rinuncia a una servitù può essere integrato dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso, non essendo necessarie formule sacramentali o espressioni formali particolari, purché contenenti una chiara ed univoca espressione di volontà incompatibile con il mantenimento del predetto diritto reale. Pertanto, la rinuncia ad una servitù negativa può essere contenuta nell’istanza di concessione edilizia diretta all’esecuzione di opere che, realizzate, determino il venir meno dell’utilitas da cui dipende l’esistenza della servitù stessa.
Cassazione Civile, Sez. II, 12.05.2011, n. 10457
Teramo, 06 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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