Segnalazione e Nota dell’Avv. Annamaria Tanzi, Coordinatrice della Macrosezione Lavoro
Il lavoratore licenziato senza l’osservanza dell’onere della forma scritta non fruisce della tutela dell’art. 18 l. n. 300/70, ma può far valere la nullità del licenziamento, che non interrompe la continuità del rapporto di lavoro. La mancata esecuzione della prestazione lavorativa, imputabile al datore di lavoro, genera il diritto al risarcimento del danno, normalmente pari alle retribuzioni perse.
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 03 Gennaio 2011, n. 77
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