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Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento, nuovi requisiti europei in vigore dal 2015

Creato il 11 settembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Riscaldamento

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE è stato pubblicato il regolamento n. 811/2013 della Commissione che riguarda le regole di progettazione compatibile e l’etichettatura degli apparecchi di riscaldamento dell’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. Il nuovo regolamento disciplina i generatori di calore e per l’acqua calda sanitaria, gli accumuli, i terminali d’ambiente e i sistemi di controllo e gestione. Il regolamento sull’etichettatura entra in vigore il 26 settembre 2015. In virtù delle nuove regole, il solare termico sarà l’unica tecnologia A+++.

Le metodologie di test verranno pubblicate entro la fine del 2013. Il nuovo Regolamento va a integrare la direttiva  2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Cosa stabilisce il regolamento?
Il regolamento fissa i requisiti dell’etichettatura energetica e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale di ≤ 70 kW, gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con potenza di ≤ 70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari e gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti con potenza di ≤ 70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari.

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I fornitori che commercializzano e mettono in servizio questi apparecchi sono tenuti, dal 26 settembre 2015, a garantire che ciascun apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente, sia munito di un’etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, e di una scheda prodotto. I fornitori dovranno anche assicurare la presenza della documentazione tecnica.

Informazioni obbligatorie sulla pubblicità
Anche la pubblicità dovrà contenere informazioni precise relative a:
- energia;
- prezzo;
- classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie per il modello in questione.

Qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di apparecchio che ne descrive i parametri tecnici dovrà contenere l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie.


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