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F24: tutte le novità chiarite dall’Agenzia delle Entrate

Da Pukos
F24: tutte le novità chiarite dall’Agenzia delle Entrate

 

L’Agenzia spiega come presentare la delega di pagamento e illustra i casi in cui è ancora possibile utilizzare il modello cartaceo

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la circolare n. 27 di venerdi, per fornire chiarimenti sull’estensione dell’obbligo di utilizzo di canali telematici per l’effettuazione di pagamenti tramite F24 introdotto dal comma 2 dell’art. 11 del DL 66/2014.

In seguito a tali modifiche, a partire dal 1° ottobre 2014, i contribuenti potranno presentare modelli F24 c.d. “a zero” (cioè in cui la somma degli importi a debito coincide con gli importi a credito indicati in compensazione) esclusivamente: – utilizzando le procedure on line messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate (“F24 web” o “F24 online”) attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; – oppure, rivolgendosi ad un intermediario abilitato (professionista, CAF, associazioni di categoria) alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti; a tal fine gli intermediari abilitati utilizzano il servizio “F24 cumulativo” oppure il servizio “F24 addebito unico”.

Inoltre, sempre a partire dal 1° ottobre 2014 i modelli F24 che hanno saldo a debito, qualunque sia l’importo, ma che contengono anche l’indicazione di crediti utilizzati in compensazione e i modelli F24 con saldo a debito superiore a 1.000 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione) potranno essere presentati esclusivamente per via telematica: – mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sopra richiamati; – mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

Come accennato, il comma 2 dell’art. 11 integra, senza modifiche, gli obblighi esistenti. Pertanto, per effetto della nuova norma, anche i titolari di partita IVA dovranno usare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione di F24 “a zero”, mentre continueranno a poter usare in alternativa, i servizi telematici predisposti dagli intermediari della riscossione convenzionati per tutti gli F24 che presentano un saldo a debito. Allo stesso modo prosegue l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per compensare in F24 il credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno per importi superiori a 5.000 euro all’anno.

È del tutto evidente che la normativa in esame introduce, di fatto e surrettiziamente, l’obbligo di avere un conto corrente per tutti coloro che devono effettuare versamenti tributari di importo superiore a 1.000 euro. Giova in proposito ricordare che il pagamento in banca di un F24 in contanti per importi superiori a 1.000 euro non integra la violazione dell’utilizzo di contanti oltre soglia. Ma oltre all’introduzione di un obbligo di dubbia legittimità (quello di aprire un conto corrente magari al solo fine di pagare le imposte), si pongono una serie di problematiche per tutti i soggetti che siano impossibilitati a detenere un conto corrente (ad esempio il soggetto fallito).

Sul punto interviene quindi la circolare in commento prospettando diverse possibili soluzioni. Il contribuente può rivolgersi: – ad un intermediario abilitato a Entratel che si renda disponibile all’addebito sul proprio conto corrente. Auspicabilmente previa fornitura della provvista, anche se la circolare non chiarisce le modalità, posto che nei confronti di un professionista il limite all’utilizzo del contante opera e vale anche in presenza di pagamenti frazionati sotto soglia; – ad intermediari della riscossione che consentono l’addebito del modello F24 utilizzando carte prepagate (per la cui apertura non è necessario essere titolari di un conto corrente).

Caso specifico per l’F24 con saldo a zero o con compensazioni

Per chi non può avere un conto, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, in via residuale, la circolare consente comunque l’utilizzo del modello cartaceo. Fa però anche in questo caso eccezione l’F24 con saldo a zero o che comunque contiene compensazioni. In questo caso, ove fossero indisponibili i canali sopra individuati, si dovrà spezzare il versamento in due parti: – presentare un modello F24 a zero utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per compensare i crediti di cui dispone; – effettuare il versamento del debito residuo con modello F24 cartaceo.

Infine, nella circolare in commento, l’Agenzia individua una serie di casi in cui continua ad essere possibile effettuare il versamento in banca o posta, o tramite agenti della riscossione, utilizzando l’F24 cartaceo: – i soggetti non titolari di partita IVA, e sempre senza effettuare compensazioni, possono utilizzare il mod. F24 cartaceo in caso di versamenti di importo minore o pari a 1000 euro; – continuano ad essere utilizzabili i modelli F24 cartacei precompilati inviati al contribuente direttamente dagli enti impositori, qualunque sia l’importo; – i versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate in corso alla data del 1° ottobre, iniziati utilizzando il modello cartaceo, possono proseguire nel medesimo modo fino al 31 dicembre 2014; il modello cartaceo in questo caso è ammesso sia nel caso di importi superiori a 1.000 euro che di utilizzo di crediti in compensazione, anche qualora il saldo sia pari a zero; – i contribuenti che si avvalgono di crediti di imposta utilizzabili esclusivamente mediante compensazione presso gli agenti della riscossione, possono a tal fine continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli agenti stessi.

Fonte: Eutekne


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