Sussiste la giurisdizione italiana in caso di fallimento di società con sede all’estero allorchè si accerti che il trasferimento della sede della stessa, prima della dichiarazione di fallimento, abbia avuto solo carattere formale, permanendo nel territorio italiano il centro di interessi dell’impresa (nella specie, il carattere meramente formale del trasferimento della sede dell’impresa emergeva da un lato dalla equivoca e comunque ingiustificata “scissione” del trasferimento tra sede legale in uno Stato degli U.S.A. e sede “operativa” in Gran Bretagna; dall’alto, che il preteso trasferimento negli U.S.A. della sede della Società appariva essere stato deliberato ed effettivamente eseguito in epoca tanto prossima alla presentazione dell’istanza di fallimento tanto da far ragionevolmente supporre che si fosse trattato di un espediente posto in essere in vista della probabile apertura della procedura d’insolvenza, piuttosto che di una scelta reale, dettata da effettive ragioni imprenditoriali).
Cassazione Civile, Sez. Unite, 03 Ottobre 2011, n. 20144
Teramo, 16 Ottobre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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