In tema di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lg. n. 169 del 2007, nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, che la nuova disciplina ha ridenominato reclamo in luogo del precedente “appello”, l’istituto, adeguato alla natura camerale dell’intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata. Trovando, dunque, applicazione la normativa sul reclamo, occorre riferirsi al principio per cui in caso di difetto di comparizione della parte interessata all’udienza di trattazione, il giudice del reclamo (nella specie, in grado di appello avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di protezione internazionale adottato dalla competente commissione territoriale), verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito il reclamo, restando esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o (come nella specie) di non luogo a provvedere.
Cassazione Civile, Sez. I, 24 Maggio 2012, n. 8227
Teramo, 08 Giugno 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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