Per valutare il carattere artigiano di un’impresa, ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c., ove difetti
la particolare professionalità dell’imprenditore occorre tener conto dell’organizzazione dell’attività: si può ravvisare la qualifica artigiana solo se nel processo produttivo e nell’impresa il lavoro ha funzione preminente sul capitale, incidendo come fattore determinante sul volume dei ricavi.
Cassazione Civile, Sez. VI, 31.05.2011, n. 12013
Teramo, 16 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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