Le fasce di rispetto stradali sono di per sé inedificabili e, quindi, inutilizzabili per qualsiasi tipo di uso. Ma è proprio così? La giurisprudenza offre, come al solito, un valido aiuto a comprendere i differenti risvolti dell’argomento in questione.
Il vincolo di inedificabilità della “fascia di rispetto stradale” – che è una tipica espressione dell’attività pianificatoria della P.A. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti – non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall’eventuale instaurazione di procedure espropriative (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1095).
Ciò, è stato correttamente rilevato in passato, proprio dal T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 16-10-2006, n. 3442: le fasce di rispetto stradale previste dal d.lgs. n. 285 del 1992 e dal d.P.R. n. 495 del 1992 non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale che, tuttavia, comportano l’inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5620).
Giova precisare, infatti, che a più riprese è stato consentito un utilizzo delle c.d. “fasce di rispetto” che, oggettivamente, pare di utilità minore, per gli utenti della strada, rispetto ad un parcheggio a raso in via generale, la fascia di rispetto stradale non può rappresentare un ostacolo all’insediamento di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti che costituiscono un ordinario completamento della strada su cui circolano autoveicoli che devono necessariamente potersi approvvigionare; inoltre, il d.lgs. 32/98 consente l’installazione degli impianti all’interno delle fasce di rispetto stradale in quanto all’art. 2, comma 3 prescrive espressamente che i Comuni debbano “individuare le destinazioni d’uso compatibili con l’installazione degli impianti all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada” (T.A.R. Molise sez. I, 23 settembre 2010, n. 1050).
Sono legittime le delibere di adozione e di approvazione della variante parziale al PRG vigente di Venezia, nella parte in cui modificano l’art. 61 delle NTA consentendo lo svolgimento dell’attività imprenditoriale di parcheggio nelle fasce di rispetto stradali. Con riguardo all’ampiezza della fascia di rispetto stradale, si rileva che la medesima, in un contesto urbano densamente edificato ed abitato, persegue una serie di ragionevoli finalità, non limitate alla mera sicurezza ed alla conservazione/manutenzione delle vie, come per il d.m. n. 1444/68, determinate proprio dalla presenza dell’elemento umano, destinazione pedonale, a parcheggio, misure antinquinamento, anche acustico, arredo urbano, oppure ricollegabili a criteri urbanistico-estetici. (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2880, del 11 giugno 2015).