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Fatturazione elettronica: vademecum

Da B2corporate @b2corporate
Oggi, con la Dott.ssa Paola Zambon, che recentemente ci ha parlato dei vantaggi di aprire una società a Londra, trattiamo il tema della Fatturazione Elettronica Obbligatoria per chi lavora con il Pubblico.
Già a partire dal 2004 in Italia è consentita anche ai fini fiscali l’emissione e la conservazione della fattura nonché dei documenti contabili e fiscali in modalità elettronica con adozione facoltativa.
Ora è in uscita il decreto ministeriale attuativo (si è unicamente in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo la firma a cura dei ministri competenti e la trasmissione alla Corte dei Conti per la registrazione) che attua la legge finanziaria 2008.
La fatturazione elettronica diventa pertanto obbligatoria per chi, in linea generale, opera con la Pubblica Amministrazione, anche se con regole particolari.
Già con l'emanazione del decreto legge “salva-infrazioni” la fattura elettronica si era adeguata ai dettami europei indicati dalla direttiva 2010/45/ue del quale si ricordano in estrema sintesi le peculiarità salienti:
- la fattura elettronica è tale se viene emessa o ricevuta in qualunque formato elettronico ed è parificabile a quella cartacea;
- il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all’accordo preventivo con il destinatario.
- vi deve sempre essere la garanzia su: autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità di una fattura (dal momento di emissione fino al momento della conservazione della fattura);
- è riconosciuto valido il processo di formazione dei documenti che utilizzi sistemi di controllo gestionali che garantiscano un collegamento diretto tra la fattura stessa e la prestazione/cessione effettuata;
- è obbligatoria la conservazione elettronica della fattura elettronica per il quale il destinatario ha prestato il relativo consenso.
- i documenti a rilevanza tributaria (fatture comprese) possono essere conservati anche fuori Italia in un Paese con il quale esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
La fattura elettronica obbligatoria ora si applicherà ai fornitori di prestazioni di servizi o cessioni di beni alla Pubblica Amministrazione, che non potranno effettuare in loro favore pagamenti neanche parziali qualora ricevessero una fattura nel formato non conforme al decreto stesso.
Dunque dal momento dell'emissione, all'archiviazione e conservazione della fattura elettronica, tutte le fasi saranno coattivamente effettuate in modalità elettronica essendo bandita la versione cartacea per i fornitori della Pubblica Amministrazione.
A tal fine costoro potranno accedere al portale messo a disposizione dal Ministero dell'Economia, considerato dal legislatore una “misura di supporto” alle Pmi.
L'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPa, ex Cnipa) congiuntamente a Unioncamere fornisce elementi informatici per lo sviluppo in open source.
La fattura elettronica si trasmetterà tramite il Sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate e delegato tecnologicamente a Sogei (si veda in proposito il Decreto 7 marzo 2008).
L'obbligo di adozione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione non sarà immediatamente operativo ma suddiviso a seconda dei soggetti destinatari del decreto in:
- 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
- 24 mesi per le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat definito ogni anno entro il 30 settembre,
- data da determinare per le amministrazioni locali, con apposito decreto.
In ogni caso entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto il sistema di interscambio potrà volontariamente essere utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni che lo desiderano, previo accordo con i loro fornitori.
Nell'attesa di queste novità segnalo infine le interpretazioni fornite dalla circolare n. 12/e del 3 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di fattura elettronica.
Circolare-12e-del-3-maggio-2013
Tra i vari argomenti in particolare si ribadisce che:
- “Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico” basta che garantisca i requisiti di autenticità dell’origine, di integrità del contenuto e di leggibilità che “possono essere soddisfatti con modalità alternative lasciate alla libera scelta del contribuente”;
- la fattura elettronica si ha per emessa, tra l’altro, quando viene “messa a disposizione del cessionario o committente”, ad esempio sul sito o sul portale elettronico dell’emittente ovvero del terzo incaricato dell’emissione per suo conto, come già prevedeva la precedente circolare n. 45/e/2005.
Paola Zambon
TaxLawplanet.it

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