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Ferie arretrate. Istruzioni per l’uso.

Creato il 28 giugno 2012 da Freeskipper
Ferie arretrate. Istruzioni per l’uso.Ormai ci siamo! E' partito il conto alla rovescia per le ferie estive ma non riguarda, in questo caso, la data fissata per l'inizio delle proprie vacanze. Siamo infatti alle soglie di un'altra scadenza - fissata il 30 giugno 2012 - che coinvolge i diritti dei lavoratori dei confronti dei datori di lavoro sul tema dei periodi di riposo: entro la fine del mese, i lavoratori dipendenti devono aver completato la fruizione dei giorni maturati nel 2010, in mancanza di una diversa previsione contrattuale. Come stabilisce il decreto legislativo 66/2003, «...il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione». Se il termine non viene rispettato, scattano le sanzioni per l'azienda, che vanno da un minimo di 130 a un massimo di 780 euro per ogni dipendente e per ogni periodo. Inoltre, sul periodo di ferie maturato per l'anno 2010 e non ancora fruito dai lavoratori alla fine del mese di giugno, il datore deve comunque versare la contribuzione all'Inps. Di seguito, il quadro riassuntivo del sistema che regola i periodi riposo:
Minimo legale:
Per ogni anno di attività, il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuite la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione in misura non inferiore a quattro settimane
Fruizione delle ferie. Esistono tre tipologie di periodi di riposo:
1. periodo di 2 settimane, da godere durante l'anno di maturazione;
2. periodo di 2 settimane, da godere entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione (con scadenza, quindi, il 30 giugno);
3. periodo eccedente le quattro settimane minime legali, disciplinate dai ccnl o dal contratto di assunzione.
Monetizzazione: Sul 'minimo legale' (pari a quattro settimane) vige il divieto di monetizzazione, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ovvero non è consentito sostituire il godimento delle ferie con il pagamento di un'indennità sostitutiva. In caso di mancata fruizione senza dover necessariamente attendere la cessazione del rapporto di lavoro, la monetizzazione è consentita per il terzo periodo di ferie (quello eccedente il minimo legale).
Vale infine la pena di ricordare che le ferie sono un diritto costituzionale «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.», così recita la nostra Costituzione (art. 36), attribuendo così valore inviolabile al diritto al riposo del lavoratore.

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