L'AZIONE REVOCATORIA DEL FONDO PATRIMONIALE
L’azione revocatoria del fondo patrimoniale può essere inutile quando si tratta di creditore per mezzo di azione revocatoria ordinaria, che di solito tutela il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest’ultimo avuto di mira nel compimento dell’atto dispositivo.
Fanno parte di questo settore per esempio il trasferimento di proprietà eseguito dopo una separazione per assicurare l’obbligo al mantenimento nei confronti di figli.
In caso di figli minori la costituzione del fondo patrimoniale ha un limite di disponibilità collegato ad alcuni beni, che di solito sono vincolati per garantire i bisogni della famiglia. Per questo motivo, alcuni beni conferiti in determinate occasioni possono rendere incerta la soddisfazione del credito.
Quindi in sintesi possiamo affermare che:
L’azione revocatoria ordinaria, che entra a far parte dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, è disciplinata dall’articolo 2901 del codice civile, norme che dispongono che il creditore può richiedere, solo in alcuni casi e situazioni, che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con il quale il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
L’azione revocatoria può essere attivata solo quando esiste un rapporto di credito tra creditore e debitore, quando la garanzia patrimoniale è lesa e infine quando l’atto di disposizione diminuisce le garanzie spettanti ai creditori.