La Direzione Generaleper l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 17 giugno2011, harisposto ad un quesito della FILT CGIL, AVIA (Assistenti di Volo Italiani Associati) e IPA (Italian Pilots Association), in merito alla possibilità di riconoscere, tra gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi utili ai fini della determinazione dell’importo su cui calcolare i contributi riconosciuti figurativamente durante il periodo di percezione di prestazioni a sostegno del reddito, l’indennità di volo, nella misura del 100% e non del 50% come avviene attualmente. La risposta in sintesi: ”…L’art. 40, Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) ha previsto che, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo va determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Tale disposizione ridefinisce, dunque, i criteri contenuti precedentemente nell’art. 8 L. n. 155/1981, secondo il quale tale importo era determinato con riferimento all’anno solare immediatamente precedente in cui risultavano percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per quanto concerne la determinazione della retribuzione imponibile e conseguentemente pensionabile, sulla quale sono commisurati i contributi per il personale del Fondo volo, come precisa l’INPS con circ. n. 52/2005, bisogna far riferimento all’art. 1, D.Lgs. n. 164/1997 il quale richiama la definizione di retribuzione imponibile prevista dall’art. 12, L. n. 153/1969 e successive integrazioni e modificazioni. Tale norma, modificata dall’art. 6, D.Lgs. n. 314/1997, in vigore dal 1° gennaio 1998, richiama a sua volta le disposizioni dell’art. 48 del TUIR il quale, al comma 6, prevede che le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo “concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare”. Ciò premesso, sembra potersi legittimamente sostenere come la specialità della norma riguardante il Fondo Volo – il cui ordinamento, proprio per le peculiarità che contraddistinguono il rapporto di lavoro del personale viaggiante, presenta una serie di norme affatto particolari – prevalga sul disposto del citato art. 40. Peraltro non risulta possibile estendere in via analogica quanto previsto dall’art. 1 quater, comma 2, D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004), alla fattispecie di cui all’art. 40. L. n. 183/2010, in quanto l’art. 1 quater citato detta disposizioni con riferimento alla retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997 e mentre l’art. 40, Legge n. 183/2010 concerne il calcolo della retribuzione annua pensionabile per i periodi successivi al 31 dicembre 2004.”
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