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Formazione obbligatoria, un Ordine professionale non la può imporre

Creato il 03 aprile 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Formazione obbligatoria, un Ordine professionale non la può imporre

Importante sentenza della Corte di Giustizia europea che stabilisce come un regolamento adottato da un ordine professionale che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria configura una restrizione della concorrenza (scarica il testo della sentenza).

Al centro del contendere c’è l’Ordine professionale degli esperti contabili del Portogallo, ma la sentenza emessa lo scorso 28 febbraio 2013 pone una serie di questioni molto importanti per tutti i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi nazionali.

La questione di fondo era infatti appurare se, alla luce del diritto della concorrenza dell’Unione europea (nel mercato della formazione), un ordine professionale possa esigere, per l’esercizio della professione che esso rappresenta, una determinata formazione che solo esso eroga.

In estrema sintesi, i giudici europei hanno stabilito che: “Un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria [degli esperti contabili] al fine di garantire la qualità dei servizi offerti da questi ultimi, come il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi, adottato da un ordine professionale quale l’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, configura una restrizione della concorrenza vietata dall’articolo 101 TFUE (cioè il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, n.d.r.), quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti di detto ordine professionale”.

La pronuncia dei giudici europea è stata sollecitata nell’ambito di una controversia tra l’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (Ordine degli esperti contabili) e l’Autoridade da Concorrência (Autorità garante della concorrenza) in merito, in particolare, alla compatibilità con l’articolo 101 TFUE del regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi.


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