L’Agenzia delle Entrate, all’inizio di aprile di quest’anno, ha emesso la Risoluzione n. 22, dove conferma, tra gli interventi volti al risparmio energetico, l’inclusione dell’installazione di impianti fotovoltaici per la detrazione edilizia IRPEF del 50%, lasciando anche intendere la possibilità di usufruire, per questa tipologia d’impianto, della detrazione del 55% per interventi volti al risparmio energetico, come riportato alla lettera h) dell’art. 16-bis del TUIR.
Ciò ha creato dubbi, visto che, sempre da una conferma dell’Agenzia delle Entrate e dall’ENEA, chi fa richiesta di usufruire della ritenuta IRPEF per l’installazione di un impianto fotovoltaico, non può accedere anche delle detrazioni del 55% per l’efficienza energetica previsto dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, detto anche Conto Termico.
Sul portale web che analizza mercati e scenari energetici, Qualenergia.it, è riportata un’interpretazione questo punto della Risoluzione, secondo la quale, l’unico caso in cui un impianto fotovoltaico ha la possibilità di ottenere l’incentivo, è che venga utilizzato anche per fabbisogno termico, perché fornirebbe energia a sistemi di riscaldamento elettrici come le pompe di calore. Per fare chiarezza su questo dubbio, è stato inviato un interpello di chiarimento all’Agenzia. Nell’attesa della risposta, sono stati riportati i punti certi della Risoluzione 22, che sono i seguenti:
Le spese d’acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica possono usufruire della detrazione 50% fino al 30 giugno 2013, su un importo massimo di 96 mila euro, e del 36% dal 1° luglio in poi, per un importo massimo di 48 mila euro.
L’impianto fotovoltaico potrà usufruire della detrazione solo se sarà direttamente a servizio dell’abitazione del contribuente
E’ ammesso l’abbinamento con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato
La documentazione da produrre dovrà attestare che l’impianto in questione è a servizio di un edificio residenziale.