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Fringe benefit ai dipendenti e tassazione Irpef in busta paga: esempi e chiarimenti

Da Raffa269

Fringe benefit ai dipendenti e tassazione Irpef in busta paga: esempi e chiarimentiLa tassazione Irpef del fringe benefit nella busta paga del dipendente presenta diverse fattispecie che vanno dal servizio di mensa, al prestito al dipendente, all'auto concessa in uso promiscuo, al trasporto pubblico, agli omaggi o alloggi, case e tanti altri che hanno ciascuno il suo trattamento fiscale non solo in capo al dipendente ma anche in capo alla società.

Il principio di omnicomprensività del reddito da lavoro dipendente

C'è un principio immanente nel diritto tributario per quelle che concerne la tassazione delle somme come reddito da lavoro dipendente è che è quello di omnicomprensività del per cui qualsiasi bene o servizio o somma di denaro o bene in natura attribuito al dipendente deve passare nella busta paga in base all' articolo 51 del Tuir.

Clausola di esonero per valori inferiori ai 258,23 euro

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati il cui valore risulta inferiore complessivamente ai 258,23 euro corrisposti nel medesimo anno di imposta non concorrono a formare il reddito del dipendente. Se il valore è superato l'intero importo diventa reddito imponibile che vi tasseranno in busta paga. Quando dico tutti significa che devono essere conteggiati nell'insieme dei 258,23 euro tutti quelli avuti nell'anno anche da datori di lavoro differenti.

Esempi di fringe benefit

Entriamo tuttavia nel merito delle voci che subiscono una tassazione irpef piena in busta paga, quali omaggi ai singoli dipendenti, erogazioni liberali di eni e servizi in natura, le feste di fine anno, le mense aziendali, la somministrazione di vitto e alloggio, i prestiti personali, gli affitti di case ai dipendenti, o anche semplicemente la vendita di prodotti dell'azienda al dipendente e per finire il più classico ossia l'autovettura aziendale concessa al dipendente in uso promiscuo.

Alloggi dati in uso al dipendente

Il valore che dovrà essere tassato in busta paga sarà dato dalla differenza tra la rendita catastale o il valore vincolato o di mercato più tutte le spese inerenti al fabbricato che viene abbattutto del 70% se il fabbricato è utilizzato anche per attività strumentale lavorativa con l'obbligo di dimorare nell'alloggio. Se l'alloggio è concesso a più dipendenti il suo valore deve essere diviso.

Gli omaggi ai dipendenti

L'esempio più classico sono gli omaggi ai dipendenti o anche dette rogazioni liberali che subiscono una detazzione in busta paga se l'importo complessivo erogato durante l'anno di imposta è inferiore ai 258,23 euro. Le erogazioni liberali possono essere di varia natura anche in denaro. Un pò ricorda il cesto aziendale di fine anno o anche un semplice sconto concesso al dipendente, ma di esempi ce ne sono tantissimi per cui sarà più importante per voi che vi dia lo strumenti per riconoscerli ed i parametri per gestirli.

Le mense aziendali o i servizi di trasporto pubblico

Anche l'erogazione di cibo e vitto al dipendente offerto alla generalità dei dipendenti è tassato in busta paga ma solo se l'importo giornaliero a lui corrisposto è superiore ai 5,29 euro, franchigia entro la quale il buono che voi vedete transitare in busta paga se ci fate caso non subisce la tassazione, ossia non alimenta la colonna degli importi imponibili Irpef.

Stesso discorso nel caso di somme corrisposte dall'azienda per predisporre per esempio il servizio bus o navetta o pullman per i dipendenti che abitano fuori dal comune per portarlo in ufficio. Queste per esempio godono della detassazione integrale dal reddito di lavoro dipendente in busta paga senza alcuna franchigia. La condizione per la deducibilità in capo all'azienda e non tassazione in busta paga del trasporto in capo al dipendente è che il trasporto deve essere svolto direttamente dall'azienda o che l'azienda stipuli un contratto di appalto con terzi. L'importante insomma è che non sia il dipendente che entri in rapporto diretto con chi effettua il trasporto.
Lo stesso tuttavia non può dirsi per esempio per i costi sostenuti dall'azienda per esempio per il trasporto ferroviario o l'auto concessa al dipendente ad uso promiscuo, o i prestiti personali ai dipendenti o anche un canone di locazione o una casa messa a disposizione. La quantificazione di queste fattispecie per determinare il valore tassato in busta paga subisce una disciplina a sè.

Ora per il trattamento delle autovetture potete leggere l'articolo dedicato al trattamento fiscale dell'auto e fringe benefit, dove viene affronto ed approfondito il tema della concessione dell'auto aziendale al dipendente ed i diversi modi per portarla in deduzione e quantificare il valore norma a fine anno di imposta.

Prestiti o finanziamenti a lavoratori dipendenti

Per quello che concerne il prestito personale al dipendente invece il fringe benefit da tassare in busta paga sarà pari all'effettivo costo sostenuto dall'azienda ossia il differenziale preso per il solo 50% tra tasso di interesse concesso al dipendente e quello ufficiale di sconto ossia quello mediamente praticato e spuntabile sul mercato al momento della stipula o alla fine di ciascun anno. La stessa regola si applicherà ai prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
Se dovessimo fare un esempio: se abbiamo un TUR del 2% e il tasso applicato al prestito dell'1% il fringe benefiti o reddito inserito e tassato nella busta paga sarà dato dal 50% della differenza tra il 2% e l'1% ossia lo 0,50%.

Oneri di utilià sociale offerti alla generalità dei dipendenti

Questi sono detassati in busta se offerti ai dipendenti in generale o anche ai loro familiari (questa volta purchè a carico fiscalmente), se aventi ad oggetto costi sostenuti per finalità educative, di istruzione, di ricreazione, assistenza sociale o sanitaria, o per finalità di culto anche per motivi sanitaria come la frequentazione di colonie climatiche.

Gli asili nido per i dipendenti ma anche le rette versate dall'azienda per gli asili esterni possono rientrare nella detassazione.

La vendita di beni dell'azienda al dipendente

Altro principio che potete utilizzare se vi trovate nella situazione in cui l'azeinda eroga un bene ad un dipendente ma non ne sa quantificare il valore è quella determinazione del valore normale. Nel caso di beni prodotto dall'impresa questo valore sarà pari al prezzo praticato dall'azienda al grossista. Questo valore entrerà nella busta paga del dipendente.

Tuttavia resta il problema della tassazione fiscale in busta paga per la formazione del singolo dipendente
Laddove vi fosse la possibilità offerta alla generalità del dipendente o ad una categoria singola dell'azienda non vi sarebbero problemi in quanto la voce di spessa verrebbe esclusa dall'attrazione del principio di omnicomprensività e verrebbe ricompresa nell'ambito dell'articolo 100 dedicato agli oneri di utilità sociale che soggiacciono tuttavia al limite del 5 per mille parametrato alle spese per il personale risultanti da bilancio o dal modello Unico. Per questo anche in linea teorica una possibilità di frequentare un corso di specializzazione ad un dipendente la cui materia sia attinente con business della società resta deducibile per la società sicuramente al 100% e detraibile l'Iva assolta in fattura per il 100% perchè inerente.

Comportamento prudenziale per i corsi di formazione al singolo dipendente

In assenza di un chiarimento esplicito in tal senso (io non sono riuscito a trovarlo forse voi saprete darmi le giuste coordinate), fare ricomprendere tale costo nella busta paga del singolo dipendente ai fini Irpef mentre e in capo all'azienda manterrei la deducibilità del costo ai fini ires senza farla ricomprendere tra gli oneri di utilità sociale in quanto quello è un costo puro che la società nella sua persona giuridica non potrebbe mai sostenere se non per il tramite dei suoi dipendenti. La formazione dell'azienda del resto non è altro che la formazione dei suoi dipendenti.

Il principio che si mi sento di sposare tuttavia proprio in virtù di quanto detto sopra è quello di far prevalere l'interesse della società a far per esempio frequentare un corso di specializzazione o un master ad un singolo dipendente e come tale non fare poi ricadere l'onere di questa scelta nella busta paga del dipendente nonostante il dipendente sarebbe nelle possibilità di abbandonare la società anche l'anno successivo facendo perdere alla società quel beneficio pagato al dipendente.

Veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo

Sono l'esemio più classico di fringe benefiti dopo il telefono aziendale e sono concessi ad uso promiscuo (per servizio e per uso privato) e che devono entrare nella busta paga come un benefit calcolato come come il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e della Finanza che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme (computate al lordo di IVA) eventualmente trattenute (o addebitate) al dipendente e rapportato al periodo dell'anno di utilizzo.

Qualora il valore non ecceda Euro 258,23, questo è escluso dalla tassazione come definito dall'articolo 51, c. 3, DPR 917/86 anche se lo dovrete sommare ad altri fringe benefit di varia natura.

Laddove invece il veicolo non sia concesso in uso promiscuo ma esclusivo si utilizza il valore normale. Se prendiamo una macchina dalle tabelle ACI prendiamo il seguente calcolo come segue:
Reddito imponibile convenzionale: 15.000 x 0,7795 x 30% = Euro 3.507,83
Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a Euro 3.507,83 (Euro 292,32 mensili). Il dipendente utilizzerà l'auto per tutto l'anno e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di Euro 100 (Iva compresa):
Il reddito imponibile annuo è pari a Euro 2.307,83 (3.507,83 - 1.200,00); il reddito mensile sarà Euro 192,32;

Tasszione auto al dipendente come fringe benefit

Per approfondire tale argomento potete leggere l'articolo appositamente dedicato ai fringe benefit sulle auto dei dipendenti: la tassazione in busta paga

Fringe benefit: trattamento fiscale in capo all'impresa

Nell'articolo precedente potete leggere anche della tassazione fiscale del fringe benefit per l'impresa.

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