Maxirisarcimento ai familiari del fumatore defunto. Secondo il Tribunale di Milano c’è nesso causale fra sigarette e tumore ai polmoni
Multinazionale condannata a circa 1 milione di euro per la lesione da perdita parentale oltre le spese funerarie. La conoscenza dei rischi del fumo non esenta da responsabilità il produttore che compie un’attività pericolosa. Lo ha stabilito la decima sezione del Tribunale di Milano, giudice Stefania Illarietti, con la sentenza n° 9235/14 pubblicata l’11 luglio scorso.Per il giudice monocratico deve ritenersi sussistente il nesso causale fra l’attività di tabagista e la neoplasia polmonare che ha colpito il tabagista.
La produzione e la commercializzazione è un’attività pericolosa e la pretesa conoscenza dei rischi del fumo non esclude la responsabilità dell’azienda del settore. Dopo la morte del fumatore accanito per il cancro la multinazionale che ha assorbito l’ex ente tabacchi deve risarcire ai familiari il danno non patrimoniale costituito dalla perdita parentale, liquidato in base alle tabelle milanesi, e perfino le spese funerarie.Nel ritenere il motivo di ricorso fondato, il Tribunale ha accolto la domanda di ristoro alla moglie e ai tre figli di un impiegato lombardo riportandosi alla sentenza della Cassazione n° 26516/09 che aveva stabilito che l’«attività di commercializzazione e produzione» delle sigarette è «pericolosa» e che «la pretesa conoscenza» del rischio connesso al fumo non esclude «la configurabilità della responsabilità del produttore». Proprio la consulenza tecnica disposta dal giudice ha evidenziato: il de cuius fumava da quando aveva quindici anni circa trenta sigarette al giorno, dunque un pacchetto e mezzo, ed è morto a cinquantaquattro anni nel novembre 2004 dopo che gli era stato diagnosticato un «carcinoma primitivamente polmonare» causato dal fumo.A distanza di dieci anni dalla morte arriva il megarisarcimento che scatta grazie all’inquadramento della responsabilità del produttore nello scheda ex articolo 2050 Cc: compete a chi esercita l’attività pericolosa, cioè a chi vende le sigarette, provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Solo nel 1991 sono comparse sui pacchetti le avvertenza sul carattere legale dell’assunzione del tabacco. Ma anche quando il de cuius cominciò a fumare, nella seconda metà degli anni Sessanta, «erano ampiamente conosciuti gli effetti negativi sulla salute umana», osserva il giudice. E le informazioni sul rischio cancerogeno sono spesso contrastate da argomentazioni di segno opposto, invocate non a caso anche oggi dai convenuti: il disorientamento nel grande pubblico non può essere ritenuto insignificante prima del 1991 quando il rischio «fu certificato incontrovertibilmente dalla apposizione degli avvisi sulle confezioni di tabacco».Inoltre. «La durata di esposizione al fumo è il fattore più rilevante nel definire il rischio individuale di un carcinoma broncogeno». La letteratura scientifica sui cui si sono basati i periti hanno portato il giudice a ritenere che, in relazione al rischio di sviluppare un tumore ai polmoni, in questo caso, «i 26-27 anni in cui» l’uomo «ebbe a fumare prima dell’entrata in vigore della norma sono molto più rilevanti dei 13-14 anni del periodo successivo» e, quindi, «che il ruolo dei primi 26-27 anni di esposizione è circa 20 volte più rilevante rispetto a quello dei successivi 13-14 anni». In buona sostanza: «non può dubitarsi del nesso causale fra l’attività di assunzione di tabacco messa in opera prima del 1991 e l’evento morte» alla quale l’uomo ha concorso «nella misura che si stima nel 20 per cento» in quanto non ha mai smesso di fumare, nemmeno dopo l’entrata in vigore della normativa che ha imposto ai produttori e ai distributori una corretta informazione dei danni provocati dal fumo. Per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, è una sentenza pilota importante che farà discutere. Con la vittoria dei familiari del fumatore, la salute pubblica entra in un nuovo mondo coraggioso per il controllo del tabagismo. Il fumo uccide 6 milioni di persone all’anno e se non si interviene la cifra salirà a 8 milioni entro il 2030.
Lecce, 25 luglio 2014
Giovanni D’AGATA