Con circolare n. 2 del 4 febbraio 2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune disposizioni operative ai datori di lavoro pubblici finalizzati all’interpretazione da fornire all’art. 55 – seppie, comma 5 ter, del D.L.vo n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 101/2013 poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013. Il dipendente pubblico in caso di assenza dal servizio per visite, terapie, esami diagnostici o prestazioni specialistiche, è tenuto ad usufruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la previsione dei CCNL. Soltanto se queste assenze sono accompagnate da una incapacità lavorativa, trovano applicazione le disposizioni che regolamentano l’assenza per malattia.
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Funzione Pubblica. Disciplina delle assenze per visite mediche, terapie, esami diagnostici o prestazioni specialistiche
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