Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 0012110 del 11 marzo 2013 reso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritiene che il principio dell’esclusione dalla base di computo dei lavoratori socialmente utili valga anche per i datori di lavoro pubblici con la conseguenza che, ai fini della determinazione della quota di riserva da destinare ai soggetti disabili, l’amministrazione, in applicazione dell’articolo 4, comma 1, della Legge 68/1999, può non computare i lavoratori socialmente utili impegnati in tali attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e successivamente assunti dalla stessa.
Parere n. 0012110 dell’11 Marzo 2013
Teramo, 10 Aprile 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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