Una potenziale notizia-bomba che si è rivelata infine solo una gigantesca bolla di sapone: stiamo parlando della presunta impossibilità per i geometri di iscriversi all’albo professionale qualora privi di una laurea triennale.
La notizia si era innescata la scorsa settimana in seguito alla diffusione della circolare 7201/2015 del Ministero dell’Istruzione, ripresa immediatamente da numerosi organi di informazione (noi la riportavamo qui con ampio beneficio del dubbio): il succo della “notizia” in breve sintesi? Per i diplomati l’attestato della nuova istruzione tecnica non sarebbe sufficiente per esercitare la professione intellettuale e per essere iscritti agli Albi professionali: necessaria invece almeno una laurea triennale. Sarebbe in questo modo cancellata la possibilità per i neo-diplomati privi di una laurea almeno triennale (come geometri, interpreti ed ex periti) di accedere agli albi professionali.
Ma dove sta l’inghippo? Molto semplice: la notizia semplicemente è falsa, anzi, non esiste. Per comprendere meglio lo stato delle cose citiamo qui le parole rilasciate da Stefano Batisti, membro del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna, al portale Geometri.cc (qui l’articolo integrale).
“Letta la circolare – spiega Batisti nel suo corsivo al vetriolo - è facile accorgersi che trattasi di vera, autentica fuffa, nient’altro che fuffa. Spiegazione: l’iscrizione all’albo professionale dei Geometri (ma per periti industriali, periti agrari e agrotecnici la situazione è analoga) è regolata dalla L. 75/1985 e dal d.P.R. 328/2001; intanto non occorre una laurea in giurisprudenza per sapere che una circolare non può modificare la legge: basta avere studiato un po’ di diritto alle superiori. Per iscriversi all’albo dei geometri è necessario il diploma di geometra e l’abilitazione professionale (oltre alla cittadinanza, i diritti civili ecc.)”.
“Ma cos’è successo al diploma? Con la riforma Gelmini – prosegue Batisti – il corso di studi di geometra è confluito nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) come previsto dall’art. 8 comma 1 del DPR 88/2010 (All. D); pertanto col diploma CAT si può intraprendere il percorso che attraverso il tirocinio e l’esame di abilitazione conduce, ora come allora, all’albo professionale dei geometri. Cos’è quindi cambiato, all’atto pratico? Per i geometri proprio nulla, come per i periti industriali, i periti agrari e gli agrotecnici. In realtà la nota (nemmeno una circolare) del MIUR informa le scuole (tutte: licei, tecnici e professionali) che i nuovi diplomi in stampa avranno diciture diverse dai vecchi, i quali non dovranno essere usati bensì restituiti: certo che partire da una banale nota di servizio amministrativa e costruirci sopra una notizia sconcertante ancorché infondata denota un certo talento”.
Tanto rumore per nulla, pertanto: la notizia non esiste, la circolare del MIUR specifica solo alcune procedure amministrative, non rivoluzionando in alcun modo quello che è lo stato delle cose.
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