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GEORGIA: L’omofobia entra nel codice penale

Creato il 08 maggio 2012 da Eastjournal @EaSTJournal

di Eitan Yao

GEORGIA: L’omofobia entra nel codice penaleIl presidente della Georgia, Mikheil Saakashvili, ha promulgato la riforma del codice penale approvata recentemente dal parlamento dello stato transcaucasico. Tra gli emendamenti approvati si trova anche una norma che introduce un’ aggravante che sanziona i crimini commessi per motivi di odio e in ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere della vittima. Questa riforma del codice penale deve essere vista come una risposta alle raccomandazioni della European Commission against Racism and Intolerance (Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, ECRI) del Consiglio d’Europa.

Le autorità georgiane, desiderose di avvicinarsi all’Europa, hanno messo in marcia una serie di riforme al fine di recepire le indicazioni del Consiglio d’Europa. Nel 2010 la ECRI aveva, infatti, pubblicato un rapporto nel quale esprimeva la sua “preoccupazione” per il fatto che i membri delle minoranze etniche e sessuali siano soggetti a discriminazioni e violenze crescenti in questo piccolo paese del Caucaso del sud. Il rapporto sottolineava che le minoranze etniche erano a rischio di esclusione sociale a causa della loro scarsa conoscenza del georgiano e attirava l’attenzione del governo sulla situazione particolarmente delicata della comunità Rom.

L’ECRI aveva invitato, quindi, le autorità georgiane ha intensificare la lotta contro le discriminazioni e ad adeguare il corpus legislativo esistente. Va notato che la prima versione esaminata agli inizi di marzo dai deputati non menzionava le discriminazioni omofobe e transfobiche. Il parlamento, però, ha preso in considerazione le raccomandazioni presentate congiuntamente dal gruppo “LGBT Georgia” e dalla “Georgian Young Lawyers’ Association” (l’associazione dei giovani avvocati georgiani) e ha incluso anche queste forme di discriminazione tra le aggravanti menzionate nel testo finale. Il nuovo codice penale recita infatti che: “Si considera un fattore aggravante commettere un crimine per motivi di intolleranza per ragioni di colore della pelle, sesso, lingua, orientazione sessuale e identità di genere, età, religione, idee politiche, handicap, nazionalità, origine etnica o sociale, status economico…”.


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