Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro tra il responsabile tecnico e l’azienda iscritta all’Albo dei gestori ambientali, l’impresa può continuare ad esercitare la propria attività per un periodo di 60 giorni. A chiarirlo è la recente circolare n. 1544 del 14 dicembre 2012 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Nel testo diffuso viene specificato che che l’impresa può continuare ad esercitare le proprie attività per un limite massimo transitorio di 60 giorni. Da sottolineare che dovranno essere conteggiati, nell’ambito di questo intervallo temporale, anche i giorni festivi.
Scaduto il periodo transitorio, se l’azienda non avesse ancora provveduto a nominare un nuovo responsabile tecnico si procedere d’ufficio alla cancellazione dell’impresa dalla sezione regionale dall’Albo nazionale gestori ambientali.
Nel periodo che intercorre dalla cessazione del rapporto di lavoro tra responsabile tecnico ed impresa, e la nomina del nuovo responsabile, le funzioni di quest’ultimo vengono esercitate dal legale rappresentante dell’impresa.
La circolare, comunque, specifica che il responsabile tecnico deve essere un tecnico specializzato e competente che deve dare supporto all’azienda ed all’imprenditore nell’esercizio delle attività per le quali è richiesta la sua competenza e non una figura fittizia cui poter ricorrere per ottenere autorizzazioni al trasporto rifiuti o alla gestione di centri di raccolta.