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Art. 612 bis. Atti persecutori. Stalking.
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Il nuovo reato, meglio noto anche come stalking (dal termine anglosassone to stalk, ovvero «fare la posta alla preda»), prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni a carico di chi, con condotte reiterate di minaccia o molestia, ingeneri nella vittima «un perdurante e grave stato di ansia o di paura», ovvero un «fondato timore» per l'incolumità propria, di un congiunto o di una persona a lei legata da una relazione affettiva, ovvero la costringa ad «alterare le proprie abitudini di vita».
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