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Giornalai: Liberi di Fare che Cosa?

Creato il 29 gennaio 2012 da Pedroelrey

Le norme generali sulle liberalizzazioni approvate in questi giorni, per quanto riguarda i giornalai hanno introdotto una serie di novità che complessivamente possono essere giudicate positivamente. Riporto gli elementi salienti per evitarvi la difficoltà di ricercarli all’interno del testo generale.

Art. 39 Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore

1. All’articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:

e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresi’ vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.

2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita’ di gestione nonche’ l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attivita’ di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, e’ libera;

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere dell’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi;

4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Societa’ Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate

Sono aspetti di rilevanza non trascurabile. Per la prima volta si stabilisce un freno agli abusi che la parità di diritto generava e, finalmente, gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori. Viene previsto inoltre, che fermi restando gli obblighi previsti per i giornalai a garanzia del pluralismo informativo, costituiscono casi di pratica commerciale sleale le seguenti ipotesi:

  1. ingiustificata mancata fornitura,
  2. fornitura ingiustificata per difetto,
  3. fornitura ingiustificata per eccesso.

Quindi tutta la pratica di cattiva gestione delle forniture da parte dei distributori locali potrà essere sanzionata. Dovrebbero così cessare i casi di sovrastoccaggio per ottenere un flusso finanziario a beneficio del DL ed altrettanto le microrotture di stock sui [pochi] prodotti alto vendenti. Aspetti che, ovviamente, dovranno andare di pari passo con la tanto attesa, ed auspicata, informatizzazione delle edicole.

Se nel suo insieme dunque la legge pare possa essere elemento di soddisfazione per il trade, per la rete di 30mila edicole sparse sul territorio, è giunto il momento di interrogarsi sui passi successivi.

Se le vendite di quotidiani e periodici, settimanali e mensili, poco verosimilmente avranno un recupero, ora che sono possibili alcune aree di recupero di efficienza grazie alle norme soprariportate, resta la domanda relativamente a quale sia l’indirizzo strategico che le edicole vogliono, vorranno, intraprendere.

Alla strada del generalismo, del vendere di tutto o del fornire servizi che già vengono forniti in altri canali [pagamento bollette, ad esempio] con margini inesistenti, privilegio quella della specializzazione sia per aver verificato direttamente che i servizi integrativi sin ora ipotizzati non apporterebbero alcuna marginalità integrativa al canale che per visione strategiuca e coerenza. Grazie all’informatizzazione mi piace pensare alle possibilità esistenti che questo processo consentirebbe, a partire, per citarne almeno una, dalla possibilità di effettuare in edicola il servizio di print on demand, che consentirebbe la quadra tra desiderio di personalizzazione da parte del lettore e mancanza di redditività che questo ottiene online nella sua declinazione all digital.

La specializzazione, con integrazione di servizi e offerta a monte ed a valle rispetto all’attuale modello, e non il generalismo sono LA scelta per il futuro delle edicole. Non ho dubbi.

Giornalai: Liberi di Fare che Cosa?


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