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La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n.1814/2013 ha sancito la legittimità del licenziamento respingendo il ricorso di un lavoratore licenziato per motivi disciplinari in quanto aveva sottratto lo zainetto ad un collega.La suprema Corte ha sottolineato che non è l'entità del bene sottratto ma l'atto in sè ad incrinare il rapporto di fiducia tra lavoratore ed azienda, tale da giustificare la sanzione massima del licenziamento.Nella fattispecie, il lavoratore, a furto avvenuto, aveva tentato di "impedire il pieno accertamento dei fatti e delle sue responsabilità" pertanto la Corte ha ricordato che "ai fini della valutazione di proporzionalità" dell'espulsione "non appare decisiva l'assenza di danno patrimoniale per la società" e che "si deve tenere conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore id lavoro e il lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da questa organizzazione".