L’art. 42 del Decreto Legge n. 69/2013 c.d. Decreto del Fare, al co. 1, lett. b) ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668) e dei minori (all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e s.m.i.). Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), detti obblighi non saranno più esigibili così come non saranno più applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro. Permangono tuttavia gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.
Art. 42 Decreto Legge n. 69 del 2013
Teramo, 28 Giugno 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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