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Governo: DPCM sulle SUA (Stazione Unica Appaltante)

Da Rebecca63

Governo: DPCM sulle SUA (Stazione Unica Appaltante)Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 contenente le informazioni circa la creazione delle SUA (Stazioni uniche appaltanti).

DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011

Stazione Unica Appaltante, in
attuazione dell’articolo 13 della legge

13 agosto 2010,  n.
136  -  Piano
straordinario  contro  le
mafie.

(11A11732)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163,  recante  il

«Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture

in
attuazione  delle  direttive
2004/17/CE  e  2004/18/CE»
e,   in

particolare,  l’articolo
33  il  quale
al  comma   1
prevede   la

possibilita’ di acquisire lavori,
servizi e forniture facendo ricorso

a centrali di committenza e, al
comma 3, prevede la  possibilita’  di

affidare le funzioni di stazione
appaltante  di  lavori
pubblici  ai

Provveditorati interregionali per
le opere  pubbliche,  gia’
servizi

integrati infrastrutture e
trasporti (SIIT), o  alle  amministrazioni

provinciali, nonche’ a centrali di
committenza;
Visto l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante  il

piano straordinario contro le
mafie, nonche’  delega  al
Governo  in

materia di normativa antimafia, il
quale stabilisce che  con  decreto

del  Presidente
del  Consiglio  dei
Ministri  vengano  definite
le

modalita’ per promuovere
l’istituzione in ambito regionale di
una  o

piu’ stazioni uniche
appaltanti  (SUA),  al
fine  di  assicurare
la

trasparenza, la  regolarita’
e  l’economicita’  della
gestione  dei

contratti pubblici e di prevenire
il rischio di infiltrazioni mafiose

nell’economia legale;
Considerato che la stazione unica appaltante (SUA) con le  funzioni

previste dall’articolo 33 del
decreto legislativo n.  163/2006,  come

richiamato dall’articolo 13 della
legge 13 agosto 2010, n. 136,  puo’

svolgere un ruolo essenziale
per  promuovere  ed
attuare  interventi

idonei a creare condizioni  di
sicurezza,  trasparenza  e
legalita’

favorevoli al rilancio
dell’economia e  dell’immagine  delle
realta’

territoriali ed al ripristino
delle condizioni di libera concorrenza,

anche assicurando, con un costante
monitoraggio, la trasparenza e  la

celerita’ delle procedure di gara
e l’ottimizzazione delle risorse  e

dei prezzi;
Vista l’intesa sancita in sede di
Conferenza  unificata  ai
sensi

dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella

riunione del 25 maggio 2011;
Sulla proposta dei Ministri dell’interno,  della
giustizia,  dello

sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, del
lavoro

e delle politiche sociali, per i
rapporti con le  regioni  e
per  la

coesione   territoriale,   per
la   pubblica   amministrazione   e

l’innovazione;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Finalita’ e modalita’ di promozione

della Stazione unica
appaltante

 
1. Il presente decreto e’ finalizzato a promuovere l’istituzione in

ambito regionale di una o piu’
Stazioni uniche appaltanti, di seguito

denominate «SUA», con  modalita’
che  ne  incentivino
una  maggiore

diffusione   anche
attraverso   la   sensibilizzazione   delle

amministrazioni aggiudicatrici.
2. L’individuazione  delle  attivita’
e  dei  servizi
della  SUA,

unitamente   all’indicazione   degli
elementi   essenziali   delle

convenzioni tra i soggetti che vi
aderiscono, mira ad agevolarne  una

maggiore diffusione, in modo
da  perseguire  l’obiettivo
di  rendere

piu’ penetrante l’attivita’ di
prevenzione e contrasto  ai  tentativi

di condizionamento della
criminalita’ mafiosa, favorendo al
contempo

la celerita’ delle procedure,
l’ottimizzazione  delle  risorse
e  il

rispetto della normativa in
materia di sicurezza sul lavoro.
3. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano  moduli

organizzativi e strumenti di
raccordo tra gli enti
territoriali  per

l’espletamento delle funzioni e
delle attivita’ di  cui  al
presente

decreto,   aventi
lo   scopo   di
garantire   l’integrazione,

l’ottimizzazione e l’economicita’
delle stesse  funzioni,  attraverso

formule convenzionali, associative
o di avvalimento nell’ambito delle

risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.
4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le province  e  i

comuni, in sede di Conferenza
unificata, si scambiano annualmente, ai

sensi dell’articolo 9, comma 2,
lettera e), del  decreto  legislativo

28 agosto 1997, n. 281, dati ed
informazioni relativi  all’attuazione

del  presente
decreto,  con  riguardo
ai   rispettivi   ambiti
di

competenza.

 

Art. 2

 

Stazione unica appaltante e
soggetti aderenti

 
1. Possono aderire alla SUA
le  Amministrazioni  dello
Stato,  le

regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici territoriali,  gli  altri

enti pubblici non economici, gli
organismi di  diritto  pubblico,
le

associazioni,  unioni,
consorzi,  comunque   denominati,   da
essi

costituiti, gli altri soggetti di
cui  all’articolo  32
del  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonche’ le imprese pubbliche e  i

soggetti che operano  in
virtu’  di  diritti
speciali  o  esclusivi

concessi loro dall’autorita’
competente secondo le norme
vigenti.  I

predetti soggetti, ai fini del
presente  decreto,  possono
avvalersi

delle disposizioni previste
dall’articolo 33, comma  3,  del
decreto

legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
2. La SUA ha natura giuridica di centrale  di
committenza  di  cui

all’articolo 3, comma 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.

163, e cura, per  conto
degli  enti  aderenti,
l’aggiudicazione  di

contratti pubblici per la
realizzazione di lavori, la prestazione
di

servizi e l’acquisizione di
forniture, ai sensi dell’articolo 33
del

medesimo decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163,  svolgendo  tale

attivita’  in
ambito  regionale,  provinciale
ed  interprovinciale,

comunale ed intercomunale.

 

Art. 3

 

Attivita’ e servizi della SUA

 
1.  La  SUA
cura  la  gestione
della  procedura  di
gara  e,  in

particolare, svolge le seguenti
attivita’ e servizi:
a) collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei

contenuti dello schema del
contratto, tenendo  conto  che
lo  stesso

deve garantire la piena
rispondenza del lavoro, del servizio e
della

fornitura alle effettive esigenze
degli enti interessati;
b) concorda con l’ente aderente
la  procedura  di
gara  per  la

scelta del contraente;
c) collabora nella redazione dei capitolati di  cui
all’articolo

5, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  laddove

l’ente aderente non sia una
Amministrazione aggiudicatrice statale
e

non abbia adottato il capitolato
generale  di  cui
al  comma  8
del

medesimo articolo 5;
d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
e) definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il  criterio

di aggiudicazione ed eventuali
atti aggiuntivi;
f) definisce in caso di criterio dell’offerta economicamente piu’

vantaggiosa, i  criteri
di  valutazione  delle
offerte  e  le
loro

specificazioni;
g) redige gli atti di gara, ivi incluso  il
bando  di  gara,
il

disciplinare di gara e la lettera
di invito;
h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura

di
gara  in  tutte
le  sue  fasi,
ivi  compresi  gli
obblighi  di

pubblicita’ e di comunicazione
previsti in materia di affidamento dei

contratti pubblici e la verifica del
possesso dei requisiti di ordine

generale   e
di   capacita’   economico-finanziaria   e

tecnico-organizzativa;
i) nomina la commissione giudicatrice in caso  di
aggiudicazione

con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa;
l) cura gli  eventuali  contenziosi
insorti  in  relazione
alla

procedura   di
affidamento,   fornendo   anche
gli   elementi

tecnico-giuridici per la difesa in
giudizio;
m) collabora con l’ente aderente ai fini della  stipulazione  del

contratto;
n) cura, anche di propria iniziativa,
ogni  ulteriore  attivita’

utile per il perseguimento degli
obiettivi  di  cui
all’articolo  1,

comma 2;
o)  trasmette  all’ente
aderente   le   informazioni   di
cui

all’articolo 6, comma 2, lettera
a).

 
Art. 4

 

Elementi essenziali delle
Convenzioni tra enti  aderenti  e
Stazione

unica appaltante

 
1.  I  rapporti
tra  SUA  e
l’ente  aderente  sono
regolati   da

convenzioni. La convenzione
prevede, in particolare:
a)  l’ambito  di
operativita’   della   SUA
determinato,   con

riferimento ai contratti pubblici
di lavori, di forniture e  servizi,

sulla base degli importi di gara o
di altri criteri in  relazione  ai

quali se  ne
chiede  il  coinvolgimento  nonche’
i  rapporti  e  le

modalita’ di comunicazioni tra il
responsabile  del  procedimento  ai

sensi dell’articolo 10 del decreto
legislativo  12  aprile
2006,  n.

163, ed il responsabile del
procedimento della  SUA  ai
sensi  della

legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le modalita’ di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;
c) gli oneri rispettivamente a carico dell’ente aderente e  della

SUA in ordine ai contenziosi in
materia di affidamento;
d) l’obbligo per l’ente
aderente di trasmettere alla SUA l’elenco

dei contratti di  cui
alla  lettera  a),
per  i  quali
si  prevede

l’affidamento nonche’ l’obbligo
per l’ente aderente  di  trasmettere,

su
richiesta   della   SUA,
ogni   informazione   utile
relativa

all’esecuzione dei medesimi
contratti;
e) l’obbligo per  l’ente  aderente
di  comunicare  alla
SUA  le

varianti intervenute nel corso
dell’esecuzione del contratto.

 

Art. 5

 

Forme di monitoraggio e di controllo
degli appalti

 
1. Ferme restando le forme di monitoraggio  e
di  controllo  degli

appalti previste dalla normativa
vigente, le Prefetture – UTG possono

chiedere alla SUA di fornire ogni
dato e informazione ritenuta  utile

ai
fini  di  prevenzione
delle  infiltrazioni  della
criminalita’

organizzata.  I
dati  e  le
informazioni  ottenute  possono
essere

utilizzate dal Prefetto anche ai
fini dell’esercizio  del  potere
di

accesso e di accertamento  nei
cantieri  delle  imprese
interessate

all’esecuzione dei lavori
pubblici.

 

Art. 6

 

Collaborazione e coordinamento tra
Amministrazioni

 
1. L’ente aderente effettua la comunicazione di cui all’articolo 4,

comma 1, lettera d),
contestualmente  anche  alla
Prefettura  -  UTG

competente per territorio con
riguardo alla SUA.
2. La Prefettura – UTG, ferme restando le competenze gia’  previste

dalla legge ed al fine di favorire
lo snellimento, la celerita’ e  la

trasparenza delle procedure:
a) mette a disposizione della SUA, con criteri di priorita’,  gli

elementi informativi oggetto di
attestazione ai sensi degli  articoli

3 e 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno  1998,  n.

252, sulle imprese partecipanti
alle gare;
b) monitora le procedure di
gara  allo  scopo
di  prevenire  le

infiltrazioni  della
criminalita’  organizzata  e
contrastare,   in

collaborazione  con
l’Autorita’  per  la
vigilanza  sui   contratti

pubblici di lavori, servizi e  forniture,
eventuali  intese  tra
le

imprese concorrenti.
3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza  nuovi

o maggiori oneri, in conformita’
alla normativa vigente,  qualora  lo

ritenga opportuno per  rafforzare
le  misure  di
prevenzione  delle

infiltrazioni della  criminalita’  organizzata,  puo’
richiedere  il

supporto tecnico  del
Provveditorato
interregionale  per  le
opere

pubbliche competente per
territorio e dell’Unita’ di
verifica  degli

investimenti  pubblici
-  Dipartimento  dello
sviluppo  e  coesione

economica del Ministero dello
sviluppo economico.
4. L’ente  aderente  puo’
delegare  l’attivita’  di
verifica  del

progetto, di cui all’articolo 112
del decreto legislativo  12  aprile

2006, n. 163, anche al
Provveditorato  interregionale  per
le  opere

pubbliche competente per
territorio laddove in possesso dei requisiti

previsti dal comma 5 del citato
articolo  112,  con
oneri  a  carico

dell’ente aderente che  puo’
altresi’  avvalersi  del
supporto  del

medesimo  Provveditorato  per
l’esame  di  eventuali
proposte   di

varianti.
5. Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture

- UTG,  SUA
ed  ente  aderente,
ulteriori  forme  e
modalita’  per

rafforzare  le
misure  di  prevenzione
delle  infiltrazioni   della

criminalita’ organizzata nell’
economia legale.
6. Le Prefetture – UTG, per le
attivita’  del  presente
articolo,

possono  avvalersi,
senza  nuovi  o
maggiori  oneri,  anche
della

collaborazione degli Osservatori
regionali dei contratti pubblici.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte  dei
conti  per  la

registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.
Roma, 30 giugno 2011

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

 

Il Ministro
dell’interno

Maroni

 

Il Ministro della
giustizia

Alfano

 

Il Ministro dello sviluppo
economico

Romani

 

Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Matteoli

 

Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Sacconi

 

Il Ministro  per
i  rapporti  con
le  regioni  e
per  la  coesione

territoriale

Fitto

 

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Brunetta

 

Registrato alla Corte dei conti il
9 agosto 2011

Ministeri istituzionali -  Presidenza
del  Consiglio  dei
Ministri,

registro n. 16, foglio n. 286

Teramo, 31 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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