Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 contenente le informazioni circa la creazione delle SUA (Stazioni uniche appaltanti).
DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011
Stazione Unica Appaltante, in
attuazione dell’articolo 13 della legge
13 agosto 2010, n.
136 - Piano
straordinario contro le
mafie.
(11A11732)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante il
«Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
in
attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»
e, in
particolare, l’articolo
33 il quale
al comma 1
prevede la
possibilita’ di acquisire lavori,
servizi e forniture facendo ricorso
a centrali di committenza e, al
comma 3, prevede la possibilita’ di
affidare le funzioni di stazione
appaltante di lavori
pubblici ai
Provveditorati interregionali per
le opere pubbliche, gia’
servizi
integrati infrastrutture e
trasporti (SIIT), o alle amministrazioni
provinciali, nonche’ a centrali di
committenza;
Visto l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il
piano straordinario contro le
mafie, nonche’ delega al
Governo in
materia di normativa antimafia, il
quale stabilisce che con decreto
del Presidente
del Consiglio dei
Ministri vengano definite
le
modalita’ per promuovere
l’istituzione in ambito regionale di
una o
piu’ stazioni uniche
appaltanti (SUA), al
fine di assicurare
la
trasparenza, la regolarita’
e l’economicita’ della
gestione dei
contratti pubblici e di prevenire
il rischio di infiltrazioni mafiose
nell’economia legale;
Considerato che la stazione unica appaltante (SUA) con le funzioni
previste dall’articolo 33 del
decreto legislativo n. 163/2006, come
richiamato dall’articolo 13 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, puo’
svolgere un ruolo essenziale
per promuovere ed
attuare interventi
idonei a creare condizioni di
sicurezza, trasparenza e
legalita’
favorevoli al rilancio
dell’economia e dell’immagine delle
realta’
territoriali ed al ripristino
delle condizioni di libera concorrenza,
anche assicurando, con un costante
monitoraggio, la trasparenza e la
celerita’ delle procedure di gara
e l’ottimizzazione delle risorse e
dei prezzi;
Vista l’intesa sancita in sede di
Conferenza unificata ai
sensi
dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 25 maggio 2011;
Sulla proposta dei Ministri dell’interno, della
giustizia, dello
sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, del
lavoro
e delle politiche sociali, per i
rapporti con le regioni e
per la
coesione territoriale, per
la pubblica amministrazione e
l’innovazione;
Decreta:
Art. 1
Finalita’ e modalita’ di promozione
della Stazione unica
appaltante
1. Il presente decreto e’ finalizzato a promuovere l’istituzione in
ambito regionale di una o piu’
Stazioni uniche appaltanti, di seguito
denominate «SUA», con modalita’
che ne incentivino
una maggiore
diffusione anche
attraverso la sensibilizzazione delle
amministrazioni aggiudicatrici.
2. L’individuazione delle attivita’
e dei servizi
della SUA,
unitamente all’indicazione degli
elementi essenziali delle
convenzioni tra i soggetti che vi
aderiscono, mira ad agevolarne una
maggiore diffusione, in modo
da perseguire l’obiettivo
di rendere
piu’ penetrante l’attivita’ di
prevenzione e contrasto ai tentativi
di condizionamento della
criminalita’ mafiosa, favorendo al
contempo
la celerita’ delle procedure,
l’ottimizzazione delle risorse
e il
rispetto della normativa in
materia di sicurezza sul lavoro.
3. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli
organizzativi e strumenti di
raccordo tra gli enti
territoriali per
l’espletamento delle funzioni e
delle attivita’ di cui al
presente
decreto, aventi
lo scopo di
garantire l’integrazione,
l’ottimizzazione e l’economicita’
delle stesse funzioni, attraverso
formule convenzionali, associative
o di avvalimento nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le province e i
comuni, in sede di Conferenza
unificata, si scambiano annualmente, ai
sensi dell’articolo 9, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dati ed
informazioni relativi all’attuazione
del presente
decreto, con riguardo
ai rispettivi ambiti
di
competenza.
Art. 2
Stazione unica appaltante e
soggetti aderenti
1. Possono aderire alla SUA
le Amministrazioni dello
Stato, le
regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici territoriali, gli altri
enti pubblici non economici, gli
organismi di diritto pubblico,
le
associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, da
essi
costituiti, gli altri soggetti di
cui all’articolo 32
del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonche’ le imprese pubbliche e i
soggetti che operano in
virtu’ di diritti
speciali o esclusivi
concessi loro dall’autorita’
competente secondo le norme
vigenti. I
predetti soggetti, ai fini del
presente decreto, possono
avvalersi
delle disposizioni previste
dall’articolo 33, comma 3, del
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
2. La SUA ha natura giuridica di centrale di
committenza di cui
all’articolo 3, comma 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e cura, per conto
degli enti aderenti,
l’aggiudicazione di
contratti pubblici per la
realizzazione di lavori, la prestazione
di
servizi e l’acquisizione di
forniture, ai sensi dell’articolo 33
del
medesimo decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, svolgendo tale
attivita’ in
ambito regionale, provinciale
ed interprovinciale,
comunale ed intercomunale.
Art. 3
Attivita’ e servizi della SUA
1. La SUA
cura la gestione
della procedura di
gara e, in
particolare, svolge le seguenti
attivita’ e servizi:
a) collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei
contenuti dello schema del
contratto, tenendo conto che
lo stesso
deve garantire la piena
rispondenza del lavoro, del servizio e
della
fornitura alle effettive esigenze
degli enti interessati;
b) concorda con l’ente aderente
la procedura di
gara per la
scelta del contraente;
c) collabora nella redazione dei capitolati di cui
all’articolo
5, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.
163, laddove
l’ente aderente non sia una
Amministrazione aggiudicatrice statale
e
non abbia adottato il capitolato
generale di cui
al comma 8
del
medesimo articolo 5;
d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
e) definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il criterio
di aggiudicazione ed eventuali
atti aggiuntivi;
f) definisce in caso di criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa, i criteri
di valutazione delle
offerte e le
loro
specificazioni;
g) redige gli atti di gara, ivi incluso il
bando di gara,
il
disciplinare di gara e la lettera
di invito;
h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura
di
gara in tutte
le sue fasi,
ivi compresi gli
obblighi di
pubblicita’ e di comunicazione
previsti in materia di affidamento dei
contratti pubblici e la verifica del
possesso dei requisiti di ordine
generale e
di capacita’ economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa;
i) nomina la commissione giudicatrice in caso di
aggiudicazione
con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa;
l) cura gli eventuali contenziosi
insorti in relazione
alla
procedura di
affidamento, fornendo anche
gli elementi
tecnico-giuridici per la difesa in
giudizio;
m) collabora con l’ente aderente ai fini della stipulazione del
contratto;
n) cura, anche di propria iniziativa,
ogni ulteriore attivita’
utile per il perseguimento degli
obiettivi di cui
all’articolo 1,
comma 2;
o) trasmette all’ente
aderente le informazioni di
cui
all’articolo 6, comma 2, lettera
a).
Art. 4
Elementi essenziali delle
Convenzioni tra enti aderenti e
Stazione
unica appaltante
1. I rapporti
tra SUA e
l’ente aderente sono
regolati da
convenzioni. La convenzione
prevede, in particolare:
a) l’ambito di
operativita’ della SUA
determinato, con
riferimento ai contratti pubblici
di lavori, di forniture e servizi,
sulla base degli importi di gara o
di altri criteri in relazione ai
quali se ne
chiede il coinvolgimento nonche’
i rapporti e le
modalita’ di comunicazioni tra il
responsabile del procedimento ai
sensi dell’articolo 10 del decreto
legislativo 12 aprile
2006, n.
163, ed il responsabile del
procedimento della SUA ai
sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le modalita’ di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;
c) gli oneri rispettivamente a carico dell’ente aderente e della
SUA in ordine ai contenziosi in
materia di affidamento;
d) l’obbligo per l’ente
aderente di trasmettere alla SUA l’elenco
dei contratti di cui
alla lettera a),
per i quali
si prevede
l’affidamento nonche’ l’obbligo
per l’ente aderente di trasmettere,
su
richiesta della SUA,
ogni informazione utile
relativa
all’esecuzione dei medesimi
contratti;
e) l’obbligo per l’ente aderente
di comunicare alla
SUA le
varianti intervenute nel corso
dell’esecuzione del contratto.
Art. 5
Forme di monitoraggio e di controllo
degli appalti
1. Ferme restando le forme di monitoraggio e
di controllo degli
appalti previste dalla normativa
vigente, le Prefetture – UTG possono
chiedere alla SUA di fornire ogni
dato e informazione ritenuta utile
ai
fini di prevenzione
delle infiltrazioni della
criminalita’
organizzata. I
dati e le
informazioni ottenute possono
essere
utilizzate dal Prefetto anche ai
fini dell’esercizio del potere
di
accesso e di accertamento nei
cantieri delle imprese
interessate
all’esecuzione dei lavori
pubblici.
Art. 6
Collaborazione e coordinamento tra
Amministrazioni
1. L’ente aderente effettua la comunicazione di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera d),
contestualmente anche alla
Prefettura - UTG
competente per territorio con
riguardo alla SUA.
2. La Prefettura – UTG, ferme restando le competenze gia’ previste
dalla legge ed al fine di favorire
lo snellimento, la celerita’ e la
trasparenza delle procedure:
a) mette a disposizione della SUA, con criteri di priorita’, gli
elementi informativi oggetto di
attestazione ai sensi degli articoli
3 e 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252, sulle imprese partecipanti
alle gare;
b) monitora le procedure di
gara allo scopo
di prevenire le
infiltrazioni della
criminalita’ organizzata e
contrastare, in
collaborazione con
l’Autorita’ per la
vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture,
eventuali intese tra
le
imprese concorrenti.
3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza nuovi
o maggiori oneri, in conformita’
alla normativa vigente, qualora lo
ritenga opportuno per rafforzare
le misure di
prevenzione delle
infiltrazioni della criminalita’ organizzata, puo’
richiedere il
supporto tecnico del
Provveditorato
interregionale per le
opere
pubbliche competente per
territorio e dell’Unita’ di
verifica degli
investimenti pubblici
- Dipartimento dello
sviluppo e coesione
economica del Ministero dello
sviluppo economico.
4. L’ente aderente puo’
delegare l’attivita’ di
verifica del
progetto, di cui all’articolo 112
del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, anche al
Provveditorato interregionale per
le opere
pubbliche competente per
territorio laddove in possesso dei requisiti
previsti dal comma 5 del citato
articolo 112, con
oneri a carico
dell’ente aderente che puo’
altresi’ avvalersi del
supporto del
medesimo Provveditorato per
l’esame di eventuali
proposte di
varianti.
5. Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture
- UTG, SUA
ed ente aderente,
ulteriori forme e
modalita’ per
rafforzare le
misure di prevenzione
delle infiltrazioni della
criminalita’ organizzata nell’
economia legale.
6. Le Prefetture – UTG, per le
attivita’ del presente
articolo,
possono avvalersi,
senza nuovi o
maggiori oneri, anche
della
collaborazione degli Osservatori
regionali dei contratti pubblici.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei
conti per la
registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 giugno 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro
dell’interno
Maroni
Il Ministro della
giustizia
Alfano
Il Ministro dello sviluppo
economico
Romani
Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Matteoli
Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Sacconi
Il Ministro per
i rapporti con
le regioni e
per la coesione
territoriale
Fitto
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il
9 agosto 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza
del Consiglio dei
Ministri,
registro n. 16, foglio n. 286
Teramo, 31 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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