- La proroga della disposizione in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio è motivata dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l’anno 2011, in ragione della particolare congiuntura economica, l’insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l’occupazione regolare.
- La proroga, per tutto l’anno 2011, dell’incremento della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti (già prevista per il biennio 2009-2010 e successivamente prorogata al 31 marzo), è necessaria, in ragione della particolare congiuntura economica, per continuare a garantire ai lavoratori in questione un trattamento di sostegno al reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, assicurando pertanto il mantenimento dell’insieme degli interventi a sostegno dell’occupazione.
- La proroga della possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare, e dei relativi regimi giuridici, è motivata dalla particolare congiuntura economica. La norma ha già permesso, infatti, di attivare con la necessaria tempestività efficaci misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei settori innanzi citati fortemente colpiti dalla crisi finanziaria in atto.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011
Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11A04305) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Ulteriore proroga di termini ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis; Viste le richieste pervenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di proroga dei termini, d'interesse, indicati nella Tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010; Ritenuta la necessita' di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra; Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione; Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione; Decreta: Art. 1 1. I termini di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 286
Teramo, 01 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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