Votato un ordine del giorno, sottoscritto dagli On. Panepinto, Vullo e Di Mauro, che impegna il Governo a sospenderlo.
Gli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri sono riusciti a revocare il Piano paesaggistico pubblicato dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali. Nella seduta del 23-04-2014, l’Ars ha votato un ordine del giorno che impegna il governo regionale a sospendere, per 120 giorni, l’efficacia del documento di pianificazione della provincia di Agrigento.
L’ordine del giorno, sottoscritto dagli On. Panepinto, Vullo e Di Mauro, è stato approvato all’unanimità dall’intera assemblea.
La notizia della sospensione è giunta a poche ore dalla riunione in IV Commissione – Ambiente e Territorio, in cui il comitato interprofessionale composto dagli Ordini delle professioni tecniche ha incontrato il direttore generale dell’assessorato ai beni culurali, Sergio Gerardi e i deputati Giampiero Trizzino, Roberto Di Mauro, Maria Di Marco Cirone, Giuseppe Federico, Giampiero Fazio, nonché Matteo Mangiacavallo, promotore dell’incontro, e Giovanni Panepinto, primo firmatario dell’Ordine del giorno. Soddisfazione in questi giorni è stata espressa da più fronti del quadro politico menfitano.
Ecco copia dell’ODG n. 258, sottoscritto dagli On. Giovanni Panepinto, Gianfranco Vullo, Roberto Di Mauro ed approvato dall’ARS, che impegna il governo regionale per prossimi 120 giorni:
Con Decreto n. 7 del 29 luglio 2013, pubblicato lo scorso 26 febbraio 2014 sul sito del Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana della Regione Sicilia, è stato adottato il Piano paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento.
La trasmissione del Decreto ai Comuni per la sua pubblicazione ha suscitato una serie di reazioni di protesta a catena da parte dei Sindaci e degli organismi di rappresentanza professionale che ne hanno contestato l’inadeguata e/o assente concertazione, nonché le profonde lacune, incongruenze ed errori;
In particolare, le maggiori criticità rilevate riguardano:
- difficoltà oggettive per la lettura degli elaborati che impediscono un’immediata valutazione e la effettiva individuazione e delimitazione delle aree e/o immobili che sono oggetto di puntuale disciplina come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PP;
- documentazione cartografica e relativa delimitazione dei vari ambiti territoriali in difformità con quanto previsto dall’art. 143 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che prevede delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione. Il PP de quo è stato redatto ed elaborato in scala 1:25.000, per cui le linee di demarcazione dei confini di tutela si trasformano in nastri della larghezza di 15 metri. L’incertezza dei confini può generare equivoci;
- mancata rappresentazione grafica e topografica di aree coincidenti con le linee di unione per cui risultano mancanti vaste porzioni di territorio: è il caso di parte del centro storico di Agrigento, della Valle dei Templi e delcentro storico di Sciacca;
- l’assenza in diversi comuni della provincia di alcuni strumenti urbanisticivigenti, elementi fondamentali per redigere in conformità il piano ai sensi del comma 2 art. 133 del D.Lgs. 42/2004, ha probabilmente causato una valutazione ed una elaborazione viziata del PP;
- in riferimento alle prescrizioni del livello di tutela 2, dirette alla tutela dei paesaggi agricoli ed ai parchi urbani e suburbani, si evidenzia che, non avendo il PP efficacia retroattiva, esse sono valide in quanto neglistrumenti urbanistici vigenti le aree siano classificate come Zone E, escludendo dalla prescrizione di cui al livello 2 anche quei territori che abbiano mutato destinazione urbanistica per effetto di piani attuativi quali piani di lottizzazione, nei casi in cui siano stati definiti gli aspetti relativi alla stipula di convenzioni vigenti ed efficaci.
- È stato posto vincolo boschivo o di rimboschimento in zone prive delle caratteristiche specifiche e con vocazioni differente;
- il piano paesaggistico provinciale dovrebbe prevedere la disciplina della fascia costiera tramite previsione d’interventi di recupero e riqualificazione sia delle aree compromesse dalla speculazione edilizia legalizzata, sia quelle ancora incontaminate da tutelare, restituendo cosi uno strumento attuativo di riferimento e linee guida per i comuni della provincia di Agrigento per la stesura dei “Piani Spiaggia” previsti dalla L.R. n°15/2005. Il PP in questione non fornisce elementi utili per il recupero e la riqualificazione, ma pone le condizioni per l’aumento del degrado e la vetustà degli immobili. La zone costiera è, per la maggior parte, vincolata con prescrizioni di tutela 3, che vieta trasformazioni edilizie o urbanistiche. Sarà impossibile completare le opere di urbanizzazione primaria e migliorare in alcun modo il territorio;
- è palese la sproporzione tra i principi enunciati nella premessa e le scelte progettuali del Piano, povere e generiche, non in grado di dettare indirizzi e criteri di sviluppo compatibili con le norme di tutela;
- L’adozione del Piano Paesistico ha fatto scattare le norme di salvaguardia, congelando di fatto ampie porzioni del territorio provinciale in una posizione di inedificabilità assoluta. Misure di salvaguardia significa che, fino a quando non sarà modificato il piano paesaggistico, tutte le iniziative imprenditoriali della provincia di Agrigento, soprattutto quelle turistiche, rimarranno bloccate.
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
E L’ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
- A sospendere l’efficacia del D.A. n. 7 del 29 luglio 2013 contenentePiano paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento e procedere, ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. n. 42/2004, alla emanazione di un piano concertato con i portatori di interessi diffusi e condiviso con la realtà territoriale.