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Guida al Lavoro a chiamata o lavoro intermittente

Da Raffa269

lavoro a chiamataDi seguito una piccola guida sul lavoro a chiamata, anche detto lavoro intermittente, e le novità dopo la riforma Fornero per capire in pratica quali sono le caratteristiche, i diritti e i doveri delle controparti (lavoratore e datore di lavoro),  come richiederlo ed infine il trattamento economico e fiscale applicabile alle somme corrisposte.

Trattamento fiscale lavoro a chiamata
Vediamo il trattamento fiscale del lavoro a chiamata per evitare a coloro che pagano ma anche a coloro che fanno dei lavoretti di evitare di essere sanzionati.

Chi può lavorare con il lavoro a chiamata

Prima di tutto è necessario sapere che non tutti possono svolgere attività lavorativa con la formula del lavoro a chiamata primo tra tutti il requisito anagrafico che consente di utilizzare questa formula contrattuale solo i giovani di età inferiore ai 24 anni di età o superiore ai 55 anni (anche nel caso in cui siano già pensionati). Nel caso in cui il 24esimo anno di età sia stato compiuto il lavoro potrà essere svolto fino al giorno prima del compimento del 25esimo anno.

Per quali attività è possibile fare ricorso al contratto di Lavoro a chiamata
Alcuni lavori non sono ammessi alla qualficazione contrattule secondo la forma del lavoro intermittente così come indicato nella tabella allegata al Regio Decreto 2657/1923 nella tabella allegata che ne identifica moltissime ma sempre fermi poi i contratti collettivi nazionali cosa displinano per ciascuna singola tipologia. Per cui da una parte vi consiglio di andare alla fonte ma sempre verificando cosa dice poi il vostro contratto collettivo nazionale di apparteneza. E così ecco per esempio alcune attività che possono essere inquadrate come il commesso o addetto alle vendite, i bagnini negli stabilimenti balneari, gli archivisti, magazzinieri, installatori per fiere o manifestazioni , spettacol i e congressi, centralinisti telefonici privati per i call center o gli addetti alle pompe funebri o i per il personale di servizio e di cucina per gli alberghi.
Sono definite da apposito decreto le attività che possono essere svolte con lavoro intermittente o a chiamata

  1. Custodi.
  2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
  3. Portinai.
  4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un’applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti. L’accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un’occupazione a carattere continuativo è fatta dall’Ispettorato del lavoro.
  5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarita` del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
  6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
  7. Personale addetto all’estinzione degli incendi.
  8. Personale addetto ai trasporti di pers one e di merci: Personale addetto ai tras porti di persone e di merci: Personaleaddetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità.
  9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.
  10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
  11. Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro.
  12. Addetti ai centralini telefonici privati.
  13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell’assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall’Ispettorato dell’industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.

Definizione del contratto di lavoro intermittente
Possiamo definire il contratto di lavoro intermittente come quel contratto con cui un soggetto eroga prestazioni di lavoro ad un altro soggetto per un periodo non continuativo ed anche a tempo determinato. Ulteriore requisito deve essere quello della discontinuità della prestazione in quanto altrimenti si verrebbero configurare i presupposti di lavoro a tempo indeterminato, cosa che si sa il datore di lavoro vuole evitare accuratamente se sceglie di utilizzare il job on call.

Quando una prestazione si considera discontinua o intermittente
L’attività lavorativa fornita al datore di lavoro si considera discontinua o intermittente quando è soggetta ad interruzioni anche all’interno dello stesso contratto sotto condizione che la durata non coincida con con quella dell’attività lavorativa prestata. Il contratto di lavoro a chiamata non potrà avere ad oggetto comunque più di 400 giornate di lavoro nell’arco di tre anni solari, eccetto i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Impossibilità di utilizzo del lavoro a chiamata

Il lavoro a chiamata non potrà essere utilizzato da imprese che non sono in regola con la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza sul lavoro. In alcuni casi esplicitamente individuati come per esempio per la sostituzione di lavoratori che sono in sciopero o peer lavoratori che sono stati oggetto di licenziamento collettivo o sospensione o riduzione dell’attività. Per verificare tutte le fattispecie basta consultare comunque l’articolo 34 del D.Lgs 274 del 2003.

L’indennità di disponibilità riconosciuta al lavoratore intermittente
Questo contratti di lavoro prevedono in cambio della disponibilità e della maggiore flessibilità il fatto che il lavoratore per i periodi in cui resta senza non oprativo ma disponibile anche se non è obbligaotorio da parte del datore di lavoro prevederlo o meno nel contratto. Diciamo comunque che laddove sia previsto un obbligo da parte del lavoratore di restare a disposizione ossia di rendersi disponibile in caso di chiamata allora il datore di lavoro dovrà concedergli l’indennità economica di disponibilità  che è disciplinata dai CCNL ovvero, laddove non vi fosse stata disciplinata per quella tipologia di lavoro, definita all’interno del Decreto Ministeriale del 10 marzo 2004 in misura non inferiore al 20% della retribuzione, per il periodo in cui il lavoratore resta in attesa della chiamata.

Come farne richiesta e adempimenti amministrativi
È stato previsto inoltre una modalità di comunicazione preventiva obbligatoria per coloro che si avvalgono di lavoratori a chiamata da presentare mediante indirizzo di posta elettronica certificata (che dovete avere perché ormai è obbligatoria) all’indirizzo [email protected] oppure andando direttamente on line sul sito www.cliclavoro.gov.it.

Modalità innovativa breve di comunicazione
Viene anche prevista a possibilità di inviare mediante SMS o tramite FAX il codice fiscale di chi si intende assumenre nelle 12 ore successive l’invio ma sempre identificandosi prioritariamente sul sito www.cliclavoro.gov.it.

 Vi consiglio anche di leggere la circolare n. 20 del 2012 del Ministero del Lavoro.

Dimenticavo… il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve contenere alcuni elementi minimi: in estrema sintesi i diritti ed i doveri delle controparti.

Quando il lavoro intermittente si trasforma in lavoro a tempo indeterminato
Prima di tutto deve essere verificato il mancato superamento del ricorso al lavoro intermittente che non deve superare le 400 giornate durante il periodo di tre anni solari tenendo conto solo delle giornate di lavoro effettivamente svolto per singolo lavoratore altrimenti il contratto diviene automaticamente a tempo pieno ed indeterminato in quanto altrimenti il ricorso a questo strumento flessibile sarebbe eccessivo.

Il trattamento economico del lavoratore intermittente non deve essere inferiore a quello di un suo pari livello considerando le mansioni svolte paramtrando naturalmente il carico contributivo e fiscale, ferie, permessi, retribuzione, trattamenti per malatie e/o infortuni ecc alle giornate di lavoro effettivamente svolte. Il Legislatore ha indicato non solo il limite mino in termini di età previsto per l’assunzione con questa tipologia di lavoro ma altri casi che sono definiti dai contratti collettivi nazionali del lavoro e altre ipotesi in cui non è possibile farlo.

Sostituzione di lavoratori che sono in sciopero altrimenti l’effetto dello scipero sarebbe vanificato.

Non potrà essere utilizzato il lavoro intermittente per sostituire lavoratori di imprese che nei sei mesi precedenti hanno effettuato licenziamenti collettivi, sospensioni o riduzioni di orari di lavoro in base agli articoli 4 e 24 della Legge 223 del 1991 nella stessa funzione aziendale a meno che non ci sia l’accorod sindacale.

Inoltre le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei reischi ex DLgs 81 del 2008. Vi indico poi alcune circolari che possono aiutarvi nella maggiore comprensione dello strumemto soprattutto per quei lavoratori assunti che potrebbero trovarsi in situazione di sfruttamento o di lesione dei propri diretti senza saperlo. Faccio riferimento alle circolari del Ministero del laoro numero 20 del 2012 oppure la circolare 35 del 2013. Per i datori di lavoro invece ricordo gli obblighi dichiarativi che devono essere posti in essere prima del primo giorno di lavoro ossia della chiamata del lavoratore intermittente per la sanzione che può andare dal 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore.

Riferimenti normativi
Legge n. 9 del 2012 (Riforma Fornero)
Decreto Legge n. 76 del 2013 (Decreto Lavoro)
Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (Legge Biagi)


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